Ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 19 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il ricorso al giudice amministrativo qualora l’Amministrazione non abbia integralmente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal giudicato stesso. L’ordine di esecuzione è rivolto all’Amministrazione intimata, con assegnazione di un termine perentorio per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è disposta solo in caso di persistente inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato, in ragione dell’inerzia dell’Amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza può disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità erariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza dinanzi al TAR Puglia per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 2617/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario in data 27 marzo 2025. Nonostante il titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni, determinando la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., notificato il 31 marzo 2025 e depositato il 7 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ravvisando il giudicato nella sentenza del giudice del lavoro e accertando che dagli atti di causa non risultava l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato, ordinando all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità di un persistente inadempimento successivo alla scadenza del termine, valorizzando il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, nei cui procedimenti il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico e non da una volontà di resistenza.
La Corte ha, infine, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza, considerata la natura delle somme dovute e il perdurare dell’inerzia amministrativa.
Nota della Redazione
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