Nessun silenzio assenso sulla modifica sostanziale dell’AIA e VIA postuma per l’allevamento (TAR Lombardia n. 1551 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’autorità competente nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non integra alcun silenzio assenso sulla qualificazione della modifica come non sostanziale, poiché in materia ambientale l’assenso tacito è escluso dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 in assenza di deroga espressa. La modifica che incrementa la capacità stabulativa oltre la soglia di settore è modifica sostanziale e impone l’assoggettamento a VIA postuma ex art. 29 d.lgs. n. 152/2006, anche quando l’autorizzazione integrata ambientale originaria sia stata rilasciata senza valutazione di impatto. Non è invocabile il legittimo affidamento del gestore quando la valutazione ambientale sia stata omessa ab origine.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un allevamento intensivo di scrofe, autorizzato nel 2008 con autorizzazione integrata ambientale rilasciata senza previa VIA. Nel luglio 2021 la società comunicava una modifica non sostanziale per realizzare una struttura di gestazione da 840 posti; nel maggio 2022 reiterava la comunicazione, dando atto dell’inizio dei lavori.

All’esito del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, la Provincia qualificava l’intervento come modifica sostanziale e disponeva la verifica di VIA postuma, limitando la positiva verifica alle opere realizzate tra il 2008 e il 2012. La società impugnava la determinazione dirigenziale e il verbale della conferenza dei servizi, deducendo la formazione del silenzio assenso, l’insussistenza dell’obbligo di VIA postuma, la lesione dell’affidamento e la disparità di trattamento rispetto alle opere pregresse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il dies a quo del termine invocato va individuato nella comunicazione del 30 maggio 2022, non in quella del luglio 2021: è la stessa condotta della ricorrente ad aver riaperto la fattispecie, imponendo il rinnovo della domanda. Dopo tale comunicazione la Provincia avviava il procedimento e indiceva la conferenza di servizi, qualificando la modifica come sostanziale.

Nel merito, il silenzio assenso non è predicabile. L’art. 29-nonies d.lgs. n. 152/2006 non codifica alcun meccanismo di assenso tacito, ma si limita a imporre la comunicazione all’autorità competente; decorso il termine il gestore può procedere, ma ciò non preclude l’intervento successivo dell’amministrazione. La regola generale dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio assenso nei procedimenti in materia ambientale, salvo deroga legislativa espressa.

La qualificazione come modifica sostanziale è sorretta da adeguata motivazione. La comunicazione del 2021 indicava una capacità stabulativa di 840 posti, superiore alla soglia di settore, e la conferenza di servizi richiamava l’esigenza di VIA postuma per un progetto realizzato senza previa valutazione. L’aumento dei posti, valutato in guisa cumulativa con il nuovo progetto, integra un mutamento dell’opera suscettibile di nuovo impatto ambientale.

La censura sull’affidamento è infondata: l’operatore professionalmente qualificato, tenuto al grado di diligenza dell’art. 1176, comma 2, c.c., non poteva ignorare l’assenza ab origine di qualsiasi VIA. La quarta censura è inammissibile, poiché il suo accoglimento estenderebbe la VIA postuma all’intervento originariamente autorizzato, oltre la sola struttura oggetto della comunicazione di modifica, peraltro in contrasto con la richiesta formulata dalla stessa ricorrente in conferenza di servizi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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