Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e insindacabilità delle scelte organizzative (TAR Trentino-Alto Adige n. 198 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del militare è qualificabile come ordine strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio. Esso non ha carattere sanzionatorio e non richiede una motivazione particolare, esaurendosi la sua funzione nell’ovviare alla situazione di incompatibilità determinatasi in relazione al prestigio e al corretto funzionamento dell’ufficio. Il presupposto dell’atto può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia messo in pericolo. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, oltre alla verifica dell’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e della proporzionalità del rimedio, anche nella individuazione della sede di destinazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare effettivo dell’Arma dei Carabinieri, prestava servizio con compiti di protezione e scorta presso una sede diplomatica italiana all’estero. A seguito di un sinistro stradale alla guida di autovettura blindata, in cui l’intervento della Rappresentanza diplomatica si era reso necessario per mitigare le conseguenze legali, l’intero reparto di scorta veniva richiamato in anticipo dal Paese di destinazione per il venir meno del rapporto fiduciario con l’organo da proteggere.
Il ricorrente subiva poi un trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale con movimento di immediata esecuzione presso altra Stazione, unitamente a una sanzione disciplinare della consegna di rigore. Impugnava quindi davanti al TAR il decreto di trasferimento e, in via subordinata, gli atti presupposti e la sanzione, deducendo violazione del divieto di doppia sanzione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato e per la pendenza del ricorso gerarchico avverso la sanzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata notifica al Ministero degli Affari Esteri, osserva che in questa sede quel Dicastero non riveste la qualità di controinteressato, essendo i suoi interessi già soddisfatti con il rimpatrio della scorta e non avendo esso adottato alcuna misura disciplinare o di trasferimento. Quanto alla sanzione, il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico e solo dopo il rigetto si era rivolto al Tribunale con autonoma impugnazione: per questa parte il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nel merito i motivi sono esaminati congiuntamente. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari costituiscono ordini, sottratti ai capi I, III e IV della legge n. 241/1990 in forza dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, e non richiedono una motivazione particolare, prevalendo l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio. Analogamente, il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio e prescinde dal rilievo disciplinare della condotta, essendo sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia messo in pericolo, come affermato da Cons. Stato Sez. II n. 7321 del 2024 e da Cons. Stato Sez. II n. 6480 del 2023.
Il Collegio precisa i limiti del proprio sindacato: la discrezionalità militare è censurabile solo per manifesta illogicità o irrazionalità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, ma il giudice deve comunque verificare l’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e la proporzionalità del rimedio, anche nella scelta della sede di destinazione, che non può assumere connotazioni sanzionatorie o vessatorie. Richiama sul punto Cons. Stato Sez. II n. 3967/2025 e Cons. Stato Sez. II n. 6787 del 2021.
Applicando tali coordinate al caso, il Tribunale rileva che il fatto generatore non è la condotta disciplinarmente rilevante — una sanzione di media gravità — ma la rottura del rapporto fiduciario con l’organo protetto, che aveva condotto all’allontanamento immediato dell’intero reparto di scorta, unità d’élite addestrata alla vigilanza di obiettivi sensibili. Le inadeguatezze professionali del ricorrente, ricostruite dal messaggio operativo, hanno concorso a compromettere la fiducia del vertice diplomatico e a determinare sfavorevoli commenti nel reparto, con danno reputazionale per il Reggimento deputato alla formazione di quelle unità.
Ne consegue l’assenza di vizi macroscopici e il rigetto dei motivi sul trasferimento, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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