Ottemperanza: adempimento spontaneo e declaratoria di non luogo a provvedere sul commissario ad acta (TAR Puglia n. 13 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione determina il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta, con conseguente chiusura del giudizio. L’adempimento deve essere valutato dal giudice sulla base della documentazione prodotta, anche se intervenuto dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione in camera di consiglio. La declaratoria di non luogo a provvedere consegue alla cessazione della materia del contendere, non essendo necessario adottare ulteriori misure coercitive o sostitutive quando l’obbligo imposto dal giudicato risulta integralmente satisfatto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani-Sezione lavoro la sentenza n. 1857 del 13 novembre 2023, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto alla percezione di determinate somme. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che lo aveva accolto con sentenza n. 1289 del 16 dicembre 2024. Successivamente, era stata depositata un’istanza volta alla nomina di un commissario ad acta, stante la perdurante mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, rilevato che il Ministero aveva comunicato di aver dato esecuzione alla sentenza di ottemperanza con accredito delle somme dovute, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta, concludendo il giudizio di ottemperanza medesimo.

La decisione si fonda sulla valutazione dell’intervenuto adempimento come fatto estintivo della necessità di ricorrere allo strumento sostitutivo di cui all’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. La funzione del giudice dell’ottemperanza è quella di garantire l’effettiva esecuzione del giudicato; una volta che l’amministrazione dimostri di avervi provveduto, l’istanza di nomina del commissario ad acta perde la sua ragion d’essere, risultando carente l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La declaratoria di non luogo a provvedere assolve al compito di definire il processo, evitando di mantenere in vita un procedimento divenuto privo di oggetto. In tale contesto, la circostanza che l’adempimento sia avvenuto con email del 30 ottobre 2025, ossia nel corso del giudizio di ottemperanza instaurato per la nomina del commissario, non osta alla chiusura del giudizio, essendo la condotta satisfattiva comunque idonea a integrare l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato.

Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese di lite, in ragione del comportamento processuale delle parti e della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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