Ordine di rimozione rifiuti ex art. 192 TUA legittimo anche senza comunicazione avvio se il proprietario era presente al sopralluogo (TAR Lombardia n. 3582 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 costituisce esercizio di un potere ordinario di settore, che esclude il ricorso ai poteri extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 TUEL. L’ordine di rimozione dei rifiuti può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’area solo ove sia dimostrata la sua corresponsabilità, anche a titolo di colpa, con il responsabile dell’abbandono, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva. La presenza del proprietario al sopralluogo e la sua partecipazione alle relative risultanze integrano un sufficiente contraddittorio, rendendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990. La diffida ad ottemperare all’ordinanza, adottata dal dirigente comunale in termini meramente ricognitivi, non è atto immediatamente lesivo e la sua mancata impugnazione non determina l’inammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza stessa.
Il Fatto
A seguito di sopralluogo congiunto ARPA, il Comune di Cabiate aveva ordinato al legale rappresentante di una società, proprietaria di un capannone, la rimozione dei rifiuti ivi depositati, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. L’ordinanza era emessa nonostante la richiesta di proroga del termine avanzata dall’interessato, respinta dal dirigente comunale con atto di diffida. La società impugnava l’ordinanza deducendo l’erronea individuazione del destinatario, la violazione delle garanzie procedimentali e il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica preliminarmente il provvedimento come ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di potere ordinario e speciale di settore. La natura della misura esclude la necessità dei presupposti propri delle ordinanze contingibili e urgenti, pur se l’atto richiami l’art. 50 TUEL.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte richiama il principio per cui l’ordine di rimozione può essere impartito al proprietario solo in presenza di corresponsabilità, anche colposa, con chi ha abbandonato i rifiuti. Nel caso di specie, la corresponsabilità è desunta dal fatto che il legale rappresentante era presente al sopralluogo, insieme al responsabile dell’abbandono dei materiali, e non aveva impedito il deposito. Tale circostanza integra la culpa in vigilando richiesta dalla norma.
In ordine al contraddittorio, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento, poiché l’interessato aveva avuto piena conoscenza dell’iniziativa partecipando al sopralluogo ed era stato messo in condizione di interloquire. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, l’amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, e il ricorrente non ha indicato elementi che avrebbero potuto influire sulla decisione.
La motivazione per relationem alla relazione ARPA è ritenuta sufficiente, e il termine di trenta giorni per la rimozione non è incongruo rispetto alle modalità prescritte. Infine, la diffida del dirigente è qualificata come atto meramente ricognitivo dell’obbligo già sancito dall’ordinanza, sicché la sua mancata impugnazione non comporta l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio, superando la fase cautelare, respinge il ricorso, compensa le spese del merito e ordina la restituzione delle spese liquidate in via provvisoria nella fase cautelare.
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Nota della Redazione
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