Daspo e partecipazione indiretta alla rissa basta la condotta di gruppo (TAR Toscana n. 387 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Daspo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989 può essere disposto anche quando non sia dimostrata la partecipazione diretta del destinatario agli episodi di violenza. È sufficiente la presenza fisica nel gruppo e l’accertamento di una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva agli scontri, desumibile dalla strategia collettiva della tifoseria. La condotta del conducente del mezzo con cui il gruppo raggiunge il luogo degli scontri, consapevole della preordinazione, integra il presupposto normativo. La misura resta proporzionata quando la durata sia commisurata ai precedenti di polizia e alla gravità del fatto.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di Daspo adottato dal Questore della Provincia di Lucca, con il quale gli è stato fatto divieto di accedere agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale per la durata di sei anni. Il provvedimento traeva origine da un episodio verificatosi nel pomeriggio del 23 febbraio 2025 sulla carreggiata dell’Autostrada A12, in occasione della trasferta della squadra locale, quando due opposte tifoserie si sarebbero scontrate nei pressi di un’area di servizio.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, sostenendo la mancanza dei presupposti per l’irrogazione della misura, non essendo dimostrata la sua partecipazione agli scontri. Ha richiamato, a sostegno, le considerazioni del giudice penale che non aveva convalidato la misura. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale e alla graduazione del provvedimento. L’amministrazione si è costituita producendo una relazione con documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e ricostruisce la dinamica dei fatti. Il ricorrente guidava il primo di una colonna di sette minivan di tifosi, notata da una pattuglia della Polizia Stradale ferma in corsia di emergenza, intenta a travisarsi. Più avanti, nei pressi dell’area di servizio, il gruppo avversario attendeva gli sfidanti. Al sopraggiungere dei primi, gli occupanti dei mezzi sono scesi, travisati e armati, e hanno dato avvio a un violento scontro proseguito in autostrada.

Il ricorrente non contesta lo svolgimento dell’episodio, ma sostiene di essere rimasto all’interno del minivan, come proverebbe un fotogramma. Il Collegio osserva che tale fotogramma non consente alcuna identificazione, risultando visibile una sagoma nera del tutto indefinita. Ne deriva che, se non è dimostrata la partecipazione diretta agli scontri, nemmeno è possibile collocare con certezza il ricorrente all’interno del mezzo.

Il Tribunale richiama l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989, che consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico. La norma non richiede la prova della partecipazione materiale.

Gli elementi raccolti — la reticenza del ricorrente in sede di sommarie informazioni, l’assenza di giustificazioni credibili sull’arresto dei minivan in corsia di accelerazione, il rifiuto di indicare i nomi dei tifosi coinvolti — fanno ritenere preordinato lo scontro. Il Collegio richiama T.A.R. Sardegna Cagliari n. 979 del 2025 e T.A.R. Veneto Venezia n. 2114 del 2024, secondo cui è sufficiente la presenza fisica nel gruppo e l’accertamento della partecipazione indiretta alle attività violente.

Anche ipotizzando non dimostrata la partecipazione diretta alla rissa, il ricorrente, quale conducente del minivan con a bordo i tifosi, ha tenuto una condotta evidentemente finalizzata ad apprestare e realizzare lo scontro. Quanto alla proporzionalità, la durata di sei anni è commisurata ai numerosi precedenti di polizia e alla gravità del fatto, svoltosi su una corsia autostradale con interruzione della circolazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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