Affidamento diretto sotto-soglia: nessuna turbativa se manca una gara imposta per legge (Cass. pen. 6875/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6875 del 2026 (R.G.N. 37390/2025; camera di consiglio del 14 gennaio 2026) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Paolo Di Geronimo.
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) non è configurabile in relazione all’affidamento diretto di contratti legittimamente aggiudicabili secondo tale modalità in base all’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023, per i quali la scelta è operata discrezionalmente dall’ente. La mera procedimentalizzazione volontaria dell’affidamento diretto — l’acquisizione di manifestazioni di interesse e l’indicazione di criteri di selezione — non lo trasforma in una procedura di gara: l’eventuale autovincolo può rilevare come illegittimità amministrativa dell’atto, non come illecito penale, pena un’applicazione analogica in malam partem della norma incriminatrice.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato la misura dell’obbligo di dimora nei confronti di un soggetto indagato per turbativa d’asta, in relazione all’affidamento di due appalti di servizi per l’organizzazione di eventi culturali per conto di un Comune. Secondo l’accusa, l’affidamento era stato concordato in via diretta con il contraente, per poi pubblicare due avvisi di indagine di mercato con modalità e tempistiche tali da impedire la partecipazione di altri operatori. Entrambi gli appalti erano sotto la soglia (140.000 euro), entro la quale era legittimo l’affidamento diretto. L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo l’insussistenza del reato in assenza di una vera procedura di gara.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Preliminarmente riqualifica la condotta: essendosi la presunta alterazione verificata fin dalla pubblicazione dell’indagine di mercato, la fattispecie andrebbe ricondotta all’art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e non all’art. 353 c.p. (turbativa d’asta), poiché il discrimen tra le due figure è la collocazione temporale della condotta: l’art. 353-bis si configura quando la condotta volta a preferire un contraente si realizza fin dalla predisposizione del bando o dell’atto equipollente, a prescindere dall’effettiva incidenza sulla scelta o sulla correttezza della gara; l’art. 353 solo quando le condotte illecite intervengano dopo l’adozione del bando (Sez. 6, n. 24341/2025). Nel merito, però, la disciplina dei contratti pubblici (art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023) consente per i contratti sotto-soglia l’affidamento diretto, con scelta operata discrezionalmente dalla stazione appaltante «anche nel caso di previo interpello di più operatori economici»: l’affidamento diretto non è quindi una procedura di gara, neppure informale. La mera procedimentalizzazione volontaria — acquisizione di preventivi o manifestazioni di interesse, indicazione di criteri — non lo trasforma in gara (conforme la giurisprudenza amministrativa); l’eventuale autovincolo che l’amministrazione si imponga può determinare l’illegittimità amministrativa degli atti successivi, ma non incide sul tipo di procedura né fonda un illecito penale, in ossequio ai principi di offensività, tassatività e divieto di analogia in malam partem. La nozione di «atto equipollente» al bando, richiamata dall’art. 353-bis, va riferita solo alle procedure che impongono per legge una fase comparativa (come la procedura negoziata con consultazione di un numero minimo di operatori), non a quelle in cui la comparazione non è imposta dalla legge.
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella genetica della misura cautelare, dichiarando cessata la misura in atto.
Implicazioni pratiche
La sentenza traccia un confine netto tra illegittimità amministrativa e illecito penale nell’affidamento diretto dei contratti pubblici sotto-soglia. Se la legge consente l’affidamento diretto, il fatto che la stazione appaltante scelga volontariamente di svolgere un’indagine di mercato o di indicare criteri di valutazione non genera un obbligo di gara e non rende penalmente rilevanti eventuali condotte manipolatorie: la tutela penale degli artt. 353 e 353-bis c.p. presuppone una fase comparativa imposta dalla legge. Per gli operatori del settore, ciò significa che l’«autovincolo» procedurale resta questione di legittimità amministrativa, sindacabile davanti al giudice amministrativo, senza sconfinare automaticamente nell’area penale. Utile anche la delimitazione temporale tra i due reati, che individua nell’art. 353-bis la fattispecie applicabile alle manipolazioni a monte della gara.
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