Inerzia del MASE nella VIA di impianti energetici PNRR (TAR Puglia n. 1491 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale hanno natura perentoria, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, norma non derogabile da fonti subordinate o da prassi amministrative. La sussistenza di criteri di priorità nella gestione dei progetti, pur previsti dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNRR-PNIEC, non incide sul rispetto dei termini procedimentali, come espressamente chiarito dall’art. 8, comma 1-ter, introdotto dal d.l. n. 153/2024. Le disfunzioni organizzative interne o l’arretrato degli uffici non possono essere addotti quali motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento, potendo rilevare solo come eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario. Al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione di cui all’art. 17-bis legge n. 241/1990 e la regola del parere obbligatorio non vincolante dell’autorità paesaggistica, con la conseguenza che il raggiungimento dei termini determina l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e l’obbligo di provvedere.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 48 MW, da realizzarsi in due comuni pugliesi, con le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Il progetto risultava incluso nell’elenco di cui all’Allegato 1-bis alla Parte Seconda del Testo unico ambientale, in quanto considerato strategico per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed euro-unitari di diffusione delle fonti rinnovabili, essendo finanziato nell’ambito del PNRR e funzionale all’attuazione del PNIEC.

Espletata la fase di consultazione del pubblico conclusasi nell’aprile 2023, il procedimento si era arrestato in una fase di perdurante istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC. Nonostante due diffide a provvedere, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento, determinando l’inerzia avversata in giudizio con l’azione ex art. 117 cod. proc. amm., volta all’accertamento dell’obbligo di provvedere e alla condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento di VIA entro un termine determinato.

La Motivazione della Corte

Il Tar ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, e che le norme in materia ambientale possono essere derogate o modificate solo per dichiarazione espressa di successive leggi della Repubblica. Il Collegio ha poi confutato la tesi dell’Amministrazione secondo cui i criteri di priorità previsti dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 avrebbero giustificato la mancata conclusione del procedimento, rilevando che il legislatore, con la novella di cui all’art. 8, comma 1-ter, ha espressamente precisato che la nuova disciplina sull’ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR.

Sotto altro profilo, la sentenza ha richiamato il principio per cui eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici o l’esistenza di un cospicuo numero di istanze non possono essere addotti come motivi che ostano all’accoglimento della domanda, in conformità a quanto previsto dall’art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241/1990, e al consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui tali disfunzioni possono assumere rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al funzionario o al dirigente.

La pronuncia ha inoltre chiarito che al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione e superamento implicito dell’inerzia delle altre Amministrazioni coinvolte, valorizzando il coordinamento tra l’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 17-bis legge n. 241/1990, che prevede un meccanismo di silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni per l’adozione di provvedimenti di competenza di amministrazioni diverse. Il Collegio ha poi ricostruito la scansione temporale del procedimento dettata dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, evidenziando come il concerto con il Ministero della Cultura si inserisca in una fase successiva rispetto alla stasi procedurale lamentata, che riguarda la mancata determinazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC quale atto presupposto del provvedimento finale di VIA.

Quanto al ruolo del Ministero della Cultura, il Tar ha richiamato la regola di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere dell’autorità in materia paesaggistica come obbligatorio non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili su aree idonee, con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda. Sulla base di tali coordinate, il Tribunale ha accertato la sussistenza di un’inerzia censurabile, avendo l’Amministrazione superato tutti i termini perentori senza adottare alcuna determinazione, e ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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