Dipendenza da causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato di (TAR Sicilia n. 39 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha portata sostanzialmente provvedimentale ed è impugnabile unitamente all’atto conclusivo del procedimento. Esso si impone all’Amministrazione, che deve limitarsi a una verifica estrinseca della completezza e regolarità dell’iter valutativo, senza poter attivare una nuova autonoma valutazione di merito tecnico. Il giudice amministrativo non può sostituire al giudizio del Comitato la difforme valutazione espressa da un medico di parte, salvo che sia dimostrata l’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata o un palese errore nella sua applicazione ai fatti di servizio. La dipendenza dell’infermità da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, richiede la prova di condizioni di lavoro eccezionali e gravose, non essendo sufficienti i disagi ordinari connessi alla prestazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e collocato in congedo, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia, conformandosi al parere del Comitato di verifica, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata.

Il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio per anni in turni di otto ore anziché sei, con carichi usuranti e in parziale violazione delle prescrizioni mediche, e di aver subito un episodio di forte stress emotivo. La C.M.O. competente aveva riconosciuto l’infermità dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, ma il Comitato di verifica aveva espresso parere contrario, recepito dal Ministero. Di qui il ricorso, affidato a censure di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollevata dalle Amministrazioni costituite, e la ritiene infondata. Poiché il ricorso ha impugnato anche il parere del Comitato di verifica, organo incardinato presso quel Ministero, è corretto evocare in giudizio anche l’organo tecnico, che svolge funzione consultiva vincolante.

La sentenza richiama l’orientamento secondo cui i pareri del Comitato hanno portata sostanzialmente provvedimentale, e il decreto che recepisce il diniego costituisce atto complesso, espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente a due organi pubblici.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il parere del Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e si impone all’Amministrazione, che può solo verificare in via estrinseca completezza e regolarità dell’iter.

Il Collegio richiama poi il costante indirizzo per cui una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell’insorgenza dell’infermità in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, dovendosi escludere le circostanze generiche e i disagi ordinari.

Il Comitato ha dato esplicitamente atto di aver esaminato l’intera carriera del dipendente, inclusi gli episodi di maggiore stress e le condizioni di lavoro descritte, ritenendoli non determinanti sul piano eziologico. La correlazione tra patologia e servizio è rimasta indimostrata. Le censure di parte, supportate da una perizia medico-legale, si risolvono nella contrapposizione di una diversa valutazione delle medesime circostanze, inammissibile in questa sede. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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