La spettanza del ristoro pandemico alle case di cura spetta al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1425 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi, sovvenzioni e ristori riconosciuti dalla legge a favore delle strutture private accreditate che, durante l’emergenza COVID-19, hanno sospeso le attività ordinarie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Non configura un’ipotesi di giurisdizione esclusiva la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, dovendosi applicare il generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. La spettanza della sovvenzione, oggetto di riconoscimento operato sul piano normativo dal concorrente apporto della disciplina statale e regionale, assume consistenza di diritto soggettivo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata, aveva sottoscritto il 20 marzo 2020 un accordo quadro con la Regione per la gestione dell’emergenza COVID-19, che prevedeva il riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra l’attività effettivamente svolta e il fatturato medio mensile del 2019. Con la DGR n. 2133/2024 la Regione aveva recepito l’accordo, riconoscendo un’indennità di funzione e uno specifico ristoro limitato alla sola mancata attività intra-regione. Con la delibera n. 1503/2025, la Giunta regionale ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente deliberazione per violazione dei limiti di spesa e mancanza di copertura finanziaria, avviando l’iter per la restituzione delle somme erogate.
La società ha impugnato il provvedimento di autoannullamento deducendo plurimi vizi, tra cui il superamento del termine ragionevole, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento e l’illegittima limitazione del ristoro alla sola attività intra-regione, chiedendo altresì il risarcimento dei danni e, in subordine, l’indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando che la pretesa patrimoniale deriverebbe da un accordo stipulato da un soggetto terzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in un caso del tutto analogo. La controversia riguarda la spettanza di contributi a fondo perduto o ristori riconosciuti dalla Regione alle strutture private accreditate che hanno sospeso le attività ordinarie durante l’emergenza epidemiologica, materia per la quale non è prevista un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Collegio ha evidenziato che l’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, introdotto dal d.l. n. 149/2020, ha attribuito alle Regioni la facoltà di riconoscere alle strutture private accreditate un contributo a ristoro dei costi fissi, nella misura massima del 90% del budget assegnato, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale. La norma statale ha quindi predeterminato i criteri oggettivi per la quantificazione degli indennizzi, senza lasciare all’amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche con le pronunce n. 31738, n. 31730 e n. 26842 del 2023 ed è conforme all’orientamento del Consiglio di Stato espresso dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014.
La spettanza della sovvenzione costituisce oggetto di un riconoscimento operato sul piano normativo: la disciplina statale ha attribuito alle Regioni il potere di accordare il contributo in una misura massima predeterminata, mentre la disciplina regionale ha riconosciuto alle strutture in possesso dei requisiti il diritto alla sovvenzione. Ne consegue che la situazione soggettiva azionata assume consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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