Perenzione annuale del giudizio corretta in sede di opposizione al decreto presidenziale se il processo è sospeso per evento interruttivo (TAR Puglia n. 1489 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale che dichiara estinto per perenzione annuale il giudizio è illegittimo quando, nel corso dell’anno successivo al deposito del ricorso, si sia verificato un evento interruttivo del processo, come la cancellazione dall’Albo degli avvocati del difensore costituito. In tal caso il termine annuale di perenzione rimane sospeso fino alla costituzione del nuovo difensore, con conseguente rimessione della causa sul ruolo e nuova decorrenza del termine per l’impulso di parte ai sensi dell’art. 85 cod. proc. amm. L’opposizione al decreto presidenziale di perenzione, disciplinata dall’art. 85, commi 4, 5 e 6, cod. proc. amm., è lo strumento procedimentale per far valere la carenza dei presupposti della perenzione stessa.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale di ingiunzione alla rimozione di opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio su un’area individuata in catasto. Nel corso del giudizio, il difensore originariamente costituito veniva cancellato dall’Albo degli avvocati con provvedimento del 19.2.2025, verificandosi così un evento interruttivo del processo. Nonostante tale circostanza, il Presidente del TAR, con decreto n. 243/2025 del 19.7.2025, dichiarava estinto il giudizio per perenzione annuale, ritenendo maturato il termine di cui all’art. 82 cod. proc. amm. Avverso tale decreto la parte ricorrente proponeva tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 85, commi 4, 5 e 6, cod. proc. amm., deducendo l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha accertato che la cancellazione del difensore dall’Albo degli avvocati, intervenuta il 19.2.2025, aveva determinato l’interruzione automatica del processo ex lege. Tale evento, verificatosi nelle more del decorso del termine annuale di perenzione, aveva l’effetto di impedire il maturarsi della perenzione stessa.
La Sezione ha quindi rilevato che, una volta venuta meno la causa interruttiva con la costituzione del nuovo difensore, il processo doveva essere rimesso sul ruolo. La parte ricorrente, come effettivamente avvenuto, aveva richiesto la fissazione dell’udienza di merito nel termine di legge, esercitando il proprio potere di impulso processuale.
In accoglimento dell’opposizione, il Collegio ha annullato il decreto presidenziale di perenzione, disattendendo il presupposto su cui esso si fondava — la maturazione del termine annuale — e ha fissato l’udienza di merito per la trattazione della controversia. La decisione conferma il principio secondo cui la perenzione annuale non può essere dichiarata quando il processo sia rimasto interrotto per una causa che ha sospeso il decorso del termine, e che l’opposizione al decreto presidenziale costituisce il rimedio idoneo per far valere tale vizio.
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Nota della Redazione
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