Contributo PNRR: il vincolo culturale sopravvenuto non consente la rideterminazione in aumento (TAR Puglia n. 1485 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica per l’erogazione di benefici economici, il possesso del titolo giuridico che dà diritto a una maggiorazione del contributo deve essere verificato con riferimento al momento previsto dalla lex specialis per la valutazione delle domande. Non rileva, pertanto, l’acquisizione sopravvenuta di tale qualità giuridica (nella specie, la dichiarazione di interesse culturale) in un momento successivo alla scadenza del bando e all’accettazione del contributo. La concessionaria non può quindi ottenere la rideterminazione in aumento del finanziamento già concesso, atteso che l’impegno di spesa deve essere determinato e certo per garantire la programmazione finanziaria e la stabilità dei rapporti giuridici. La distinzione tra le aliquote previste per diverse categorie di beni non introduce un meccanismo di adeguamento “dinamico” del contributo in corso di esecuzione.
Il Fatto
Una società aveva partecipato a un avviso pubblico regionale per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, finanziato con risorse PNRR, candidando un immobile storico. Ammessa al finanziamento, otteneva un contributo pari all’80% del costo dell’intervento, aliquota prevista per i beni privi di dichiarazione di interesse culturale, e sottoscriveva il relativo atto d’obblighi. Successivamente, il Ministero della Cultura emetteva il decreto di dichiarazione di interesse culturale del bene e la società chiedeva l’innalzamento del contributo al 100%, aliquota riservata ai beni vincolati, ma l’amministrazione restava inerte.
Avviato il giudizio avverso il silenzio, la Regione adottava un provvedimento espresso di diniego, motivato dal fatto che il requisito del vincolo culturale dovesse essere posseduto al momento della presentazione della domanda, secondo la lex specialis e le indicazioni ministeriali. La società impugnava il diniego con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’avviso pubblico e la natura meramente dichiarativa del decreto di vincolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego dell’amministrazione legittimo e conforme alla disciplina di gara, nonché ai principi di buon andamento, efficienza e programmazione della spesa pubblica. Il Collegio ha chiarito che, indipendentemente dagli effetti propri del decreto di vincolo, in una procedura ad evidenza pubblica ciò che rileva è il possesso del titolo giuridico che dà diritto alla maggiorazione al momento previsto dalla lex specialis per la valutazione. La mancata allegazione del vincolo alla data della domanda ha comportato l’inserimento nella categoria dell’80%, situazione consolidatasi con l’accettazione del contributo e la sottoscrizione dell’atto negoziale.
Il Collegio ha inoltre escluso che la distinzione tra le due categorie di beni consenta un adeguamento “dinamico” del contributo in qualunque momento della procedura. La fissazione di un termine per la presentazione delle domande risponde non solo all’esigenza di garantire la par condicio tra i concorrenti, ma anche a una fondamentale funzione di programmazione finanziaria. L’amministrazione deve poter preventivare con certezza le risorse da impegnare, e l’impegno di spesa, perfezionatosi con la concessione, deve essere determinato. Ammettere una modifica in aumento del contributo a distanza di anni dall’ammissione introdurrebbe un elemento di incertezza insostenibile per la gestione delle risorse pubbliche, con possibili inefficienze e danni all’Erario.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento fondata sull’esistenza di aliquote diverse per altri beneficiari, il TAR ha chiarito che tali percentuali non derivano da revisioni successive o discrezionalità, ma costituiscono la mera applicazione matematica del massimale assoluto previsto dal bando. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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