Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione a domanda (TAR Calabria n. 690 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, spetta al personale delle Forze di Polizia, ivi compreso quello della Polizia Penitenziaria, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano il requisito anagrafico dei 55 anni di età e quello contributivo dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, stabilito dal comma 2 della medesima disposizione, non è previsto a pena di decadenza: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non limita la facoltà di richiedere il beneficio. L’art. 6-bis non recepisce automaticamente le sopravvenienze normative in materia di età pensionabile, poiché il requisito contributivo e quello anagrafico indicati in termini numerici hanno significato univoco.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda con 41 anni di servizio utili e 56 anni di età. Ha agito nei confronti dell’Inps per l’accertamento del diritto a ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e per la condanna dell’istituto alla corresponsione delle somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione.
L’Ente previdenziale si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti del beneficio, riservato alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, nonché la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Secondo costante giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia.
Nel merito il Tribunale accoglie le censure richiamando i propri precedenti conformi. L’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 riconosce sei scatti del 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Collegio condivide l’indirizzo per cui la tesi dell’Inps sovrappone due regimi giuridici di diverso oggetto: quello dell’art. 6-bis, in materia di determinazione del TFS, e quello dei presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i requisiti è venuta meno per effetto delle sopravvenienze normative e la norma non opera alcun rinvio alla pensione di anzianità, ma esplicita in termini numerici il dato anagrafico e quello contributivo. Un eventuale difetto di coordinamento andrebbe corretto dal legislatore, non in via interpretativa.
Quanto alla decadenza, essa non è persuasiva. Se il legislatore avesse voluto collegare alla violazione del termine del 30 giugno un effetto così incisivo, lo avrebbe previsto espressamente. Il termine, letto con il comma 3, è funzionale a far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, anche a ritenere ambigua la disposizione, l’ambiguità non consente di far discendere conseguenze decadenziali, che presuppongono la chiarezza dei presupposti.
Il ricorso è quindi accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi, con accertamento del diritto ai benefici economici e obbligo di rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura della controversia e della non univoca giurisprudenza.
Nota della Redazione
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