Termine per osservazioni non perentorio, va esaminata documentazione tardiva (TAR Puglia n. 1484 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni assegnato al privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni e documenti ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l’Amministrazione ha il dovere di esaminare la documentazione prodotta dall’istante fintanto che non abbia formalmente adottato il provvedimento finale. La mancata produzione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro, ove giustificata dalla recente costituzione della società e supplita da documentazione equivalente (bilancio provvisorio ed asseverazione del professionista), non può legittimare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, dovendo l’Amministrazione valutare la sussistenza sostanziale dei requisiti reddituali nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro, costituita nell’aprile 2023, presentava istanza di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per un cittadino straniero, ottenendo il rilascio del titolo e la conseguente regolare entrata del lavoratore nel territorio nazionale. Successivamente all’ingresso, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, lamentando la mancata produzione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro e dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998.

Il datore di lavoro trasmetteva la documentazione richiesta, specificando che, trattandosi di società di nuova costituzione, non era ancora disponibile la dichiarazione dei redditi e depositando in luogo di questa il bilancio provvisorio e l’asseverazione del consulente del lavoro. Nonostante tale produzione documentale, l’Amministrazione adottava il provvedimento di revoca il giorno successivo, motivando esclusivamente sul mancato rispetto del termine di dieci giorni assegnato con il preavviso di rigetto. Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni e documenti ha natura ordinatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta ad esaminare la documentazione prodotta dall’istante fintanto che non abbia formalmente adottato il provvedimento finale.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente e la società datrice di lavoro avevano dimostrato di aver depositato tutto quanto era nella loro materiale disponibilità per comprovare la capacità economica dell’impresa, mediante il bilancio provvisorio e l’asseverazione del professionista abilitato, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa per l’assunzione del lavoratore straniero.

La sentenza ha quindi ritenuto l’atto impugnato illegittimo per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, avendo l’Amministrazione sanzionato il mancato rispetto formale di un termine non perentorio senza valutare che la capacità economica era stata sostanzialmente comprovata con la documentazione disponibile. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento degli atti impugnati e ripristino dell’efficacia del nulla osta al lavoro, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla stipula del contratto di soggiorno, e con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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