Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: nomina del Commissario ad acta per l’inadempimento del Ministero (TAR Puglia, Sez. I, n. 1487 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza di accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato, nomina un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Il Commissario ad acta è individuato nella persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero competente, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’ufficio. La nomina consegue alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento, senza che sia necessario un ulteriore accertamento della fondatezza della pretesa azionata, già definita dal giudicato da eseguire.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente e condannato l’Amministrazione all’adempimento. A fronte del mancato adempimento spontaneo, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che lo accoglieva con sentenza n. 205 dell’11 febbraio 2025, assegnando all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per provvedere.
Decorso infruttuosamente il termine, il difensore della ricorrente depositava in data 19 maggio 2025 una nuova istanza volta ad ottenere la nomina di un Commissario ad acta, essendo rimasto inadempiente il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che pure si era costituito in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina del Commissario ad acta, rilevando come l’Amministrazione fosse rimasta inadempiente nonostante l’assegnazione del termine di sessanta giorni disposta con la sentenza di ottemperanza n. 205 del 2025, avverso la quale non risultava interposto appello.
L’istituto del Commissario ad acta costituisce lo strumento processuale attraverso cui il giudice dell’ottemperanza assicura l’esecuzione coattiva del giudicato, supplendo all’inerzia dell’Amministrazione. La nomina non richiede un nuovo accertamento circa la fondatezza della pretesa, atteso che il diritto è già stato definitivamente accertato con la sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’esecuzione.
Il Tribunale ha individuato il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito attualmente in carica, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’ufficio. Tale individuazione risulta funzionale alla natura degli adempimenti necessari, che coinvolgono profili gestionali e finanziari propri della direzione generale indicata, e garantisce al contempo la competenza dell’organo delegato a compiere gli atti necessari.
Il termine concesso per l’adempimento è stato fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Quanto alle spese della fase, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in considerazione della minima attività processuale svolta.
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Nota della Redazione
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