Emersione e requisito redditizio: obbligo di valutare la documentazione successiva (Cons. Stato n. 10137 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e di emersione del lavoro irregolare, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione di considerare gli elementi nuovi forniti dall’interessato, anche successivi all’adozione del diniego. Il giudizio amministrativo non si esaurisce nel controllo di legittimità dell’atto, ma investe il rapporto e la fondatezza della pretesa sostanziale, soprattutto quando sono in gioco situazioni giuridiche di particolare rilievo della persona. Il principio del tempus regit actum non osta a che il giudice valorizzi circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla posizione sostanziale del richiedente. Ne consegue l’illegittimità del diniego che non abbia valutato la documentazione redditizia prodotta dall’istante.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di emersione del lavoro irregolare. Il Prefetto di Ravenna aveva rigettato l’istanza per l’insussistenza del requisito reddituale, richiamando una nota dell’Ispettorato del lavoro non resa disponibile all’interessato, secondo cui la capacità reddituale restava insufficiente.
Il TAR Emilia Romagna-Bologna, con sentenza n. 460 del 2023, respingeva il ricorso. Il primo giudice riteneva applicabile la regola del tempus regit actum e considerava irrilevante la documentazione prodotta dopo l’istruttoria, pur auspicando un riesame amministrativo. L’interessato proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza. La Sezione accoglieva la domanda cautelare per la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla specificità della disciplina sul permesso di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 prevede che il diniego non operi quando siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio. L’ultimo periodo di tale disposizione introduce un vero onere in capo all’amministrazione di tenere conto degli elementi nuovi forniti dall’interessato, anche dopo la conclusione del procedimento.
Nel caso concreto, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva chiesto la documentazione sulla capacità reddituale del nucleo familiare. Il richiedente aveva trasmesso il CUD 2020 e la dichiarazione ISEE 2021, dai quali emergeva la sussistenza dei requisiti per la sanatoria. Il Collegio rileva che tale documentazione era stata erroneamente qualificata come preavviso di rigetto, sia dal primo giudice sia dall’appellante, quando invece costituiva una richiesta di integrazione documentale.
La Sezione richiama il proprio orientamento, secondo cui gli elementi acquisiti dopo il provvedimento non ne comportano l’illegittimità in forza del tempus regit actum, ma la specificità della questione impone una valutazione più ampia. Il processo amministrativo si è trasformato da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8580 del 2022, Sez. III, n. 6009 del 2022 e l’Adunanza plenaria n. 3 del 2011.
Il TAR aveva dato atto della documentazione redditizia ma l’aveva ritenuta irrilevante perché non fatta valere prima dell’adozione dell’atto. Per la Sezione, invece, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la documentazione ulteriore al fine di riconsiderare la domanda. L’appello è pertanto accolto e il diniego annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo. La decisione richiama il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale.
Nota della Redazione
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