Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 550 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato, nominando in via sostitutiva il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La regola della gratuità dell’incarico, dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, è applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro, sicché l’ausiliario nominato nell’ambito del medesimo plesso ministeriale non ha diritto a compenso. All’inottemperanza consegue la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione sulla stessa della somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi e spese di lite liquidate in euro 1.500,00.

Il titolo era divenuto definitivo ed era stato notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato corso. Da qui la domanda di esecuzione dinanzi al giudice amministrativo, con richiesta di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova documentale.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al pagamento integrale delle spettanze rivendicate. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su istanza della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata competenza.

Sul compenso dell’ausiliario il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendola applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle ivi considerate. Poiché il nominato appartiene allo stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuto né interferenze da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato. Il ritardo nell’esecuzione è stato qualificato come fonte di responsabilità amministrativa.

Infine è stata disposta la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente secondo gli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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