Messa alla prova: no al diniego per “gravità del fatto” o risarcimento solo simbolico (Cass. pen. 6850/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 6850 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 39778/2025) — Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini, Relatore Elisabetta Maria Morosini.
Il principio di diritto
La scelta del giudizio abbreviato in primo grado non preclude all’imputato di dedurre in appello il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. Il diniego non può fondarsi sulla “gravità del fatto” — parametro non previsto dalla legge — né sull’offerta risarcitoria meramente simbolica, senza accertare la natura e l’entità del danno e le condizioni economiche dell’imputato: il risarcimento va commisurato al massimo sforzo sostenibile (art. 464-bis, comma 5, c.p.p.), nel giudizio di idoneità del programma condotto alla stregua dell’art. 133 c.p.
Il fatto
Un’imputata, condannata all’esito di giudizio abbreviato per falsificazione di un testamento olografo (aggiunta di uno zero all’importo del legato e modifica della data dell’atto), ricorreva censurando esclusivamente il diniego di accesso alla sospensione del processo con messa alla prova.
Il Tribunale aveva negato il beneficio per assenza di valida procura speciale e per la disponibilità dell’imputata a un risarcimento solo simbolico. La Corte d’appello di Torino, corretto l’errore sulla procura, aveva fatto leva sull’offerta simbolica e sulla “particolare gravità del fatto”, desunta dalla “particolare callidità” della condotta.
La motivazione
In via preliminare il Collegio dà continuità al principio per cui la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato di dedurre in appello l’ingiustificato rigetto della messa alla prova (Sez. 5, Carminati, n. 4259/2022, e conformi), alla luce dei caratteri dell’istituto (Corte cost. n. 240/2015) e del sistema dei rimedi delineato da Sez. U, Rigacci, n. 33216/2016: il provvedimento di rigetto predibattimentale è impugnabile soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola dell’art. 586 c.p.p. Diverso è il caso della revoca della messa alla prova, autonomamente impugnabile, la cui mancata impugnazione vale acquiescenza.
Nel merito, l’ammissione alla prova richiede una valutazione discrezionale incentrata sull’idoneità del programma di trattamento e sulla prognosi di non recidiva (Sez. U, Rigacci, cit.). La “gravità del fatto” non è di per sé ragione per negare l’accesso, non essendo prevista da alcuna norma.
Quanto all’offerta risarcitoria, è illegittimo il rigetto fondato sull’assenza di prova del risarcimento integrale del danno: il giudizio sull’adeguatezza del programma va condotto ex art. 133 c.p., tenendo conto della corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato e prevedendo un risarcimento che, ove possibile, ristori la vittima o sia espressione del massimo sforzo sostenibile secondo le condizioni economiche, verificabili ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p. (Sez. 3, Cavatorta, n. 23934/2024). I parametri evocati dai giudici di merito non sono pertinenti.
Implicazioni pratiche
Aver scelto il rito abbreviato non preclude di contestare, in appello e poi in cassazione, il diniego della messa alla prova; diverso è il caso della revoca, che va impugnata in via autonoma.
Il giudice non può rigettare l’istanza limitandosi a evocare la gravità del reato, né pretendere il risarcimento integrale del danno come condizione: deve valutare l’idoneità del programma ex art. 133 c.p. e commisurare l’impegno risarcitorio alle reali condizioni economiche dell’imputato, verificabili ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p. Per la difesa, ciò impone di documentare la situazione patrimoniale e di proporre un ristoro proporzionato allo sforzo effettivamente sostenibile.
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