Diniego di permesso di costruire per frangisole amovibile: fissazione udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Puglia, Sez. I, n. 457 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, il collegio può omettere ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora quando ritenga che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. In tal caso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice fissa l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso e provvede sulla domanda cautelare solo ai fini delle spese, che possono essere compensate. La pronuncia di fissazione dell’udienza di merito prescinde dall’accertamento dei presupposti della sospensiva e non implica alcuna delibazione nel merito della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un frangisole a struttura leggera e amovibile. Il diniego si fondava sul presupposto che l’intervento determinasse una trasformazione urbanistica in un’area in cui tali trasformazioni sono escluse. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, contestandone la legittimità. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Tale valutazione, espressamente prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., consente al giudice di prescindere da una compiuta delibazione dei presupposti della sospensione cautelare, privilegiando la via della rapida trattazione della controversia.

Conseguentemente, il Tribunale non si è pronunciato nel merito dell’istanza di sospensione, limitandosi a fissare l’udienza pubblica di merito per la data del 10.03.2027. La scelta di non delibare i profili di fumus e periculum non comporta alcuna implicita valutazione sulla fondatezza del ricorso, che resta integralmente riservata alla decisione definitiva.

In ordine alle spese della fase cautelare, il collegio ha disposto la compensazione, in ragione della natura ordinatoria e non decisoria della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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