Requisito della sede operativa e assegnazione posti di ormeggio: no alla prova tautologica (TAR Puglia n. 452 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti di assegnazione di beni pubblici, il requisito della sede operativa dichiarata dal richiedente non può essere dimostrato in modo tautologico, invocando il bene stesso che si intende conseguire. La localizzazione della sede operativa deve essere ancorata a un dato oggettivo e autonomo, diverso dall’utilità oggetto della domanda. La prova della sussistenza dei requisiti di partecipazione grava sul richiedente, il quale non può trarre dal bene richiesto la dimostrazione di un presupposto necessario per ottenerlo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della nautica e del noleggio con conducente, aveva chiesto l’assegnazione di un posto di ormeggio presso i pontili comunali, avvalendosi di una priorità prevista dal regolamento comunale per i soggetti con sede operativa nel territorio. Il Comune aveva avviato un procedimento di assegnazione a seguito di attività investigativa della Guardia di Finanza su presunti illeciti nelle precedenti assegnazioni. L’ente locale ha poi revocato il posto barca assegnato, con provvedimento del 22.06.2026, notificato via pec. Avverso tale revoca la società ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento e, nel merito, l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha esaminato la domanda cautelare, incentrando la propria valutazione sulla sussistenza del requisito della sede operativa, elemento che aveva determinato la priorità in graduatoria. I giudici hanno preliminarmente evidenziato che la sede operativa non può essere identificata con il “porto di Otranto”, il “pontile” o il “posto di ormeggio”, in quanto tale riferimento risulterebbe tautologico e autoreferenziale. Il posto di ormeggio costituisce l’utilità finale che il ricorrente intende conseguire e non può essere invocato come presupposto per ottenerlo.

Nella valutazione del Collegio, la dichiarazione della società che indicava la propria sede operativa presso il pontile di ormeggio non forniva un elemento probatorio idoneo a dimostrare il requisito di priorità. La prova del requisito, infatti, deve essere ricavata da elementi oggettivi e verificabili, non dalla mera invocazione del bene richiesto. L’impugnato provvedimento di revoca è stato pertanto ritenuto supportato da puntuale istruttoria e da adeguata motivazione, anche con riferimento alla relazione e all’attività investigativa della Guardia di Finanza.

Con riferimento alla tutela cautelare, il Collegio ha accertato che la parte ricorrente aveva rinunciato all’istanza, in ragione della sospensione dell’efficacia del provvedimento disposta dal Comune fino al 16.09.2026. Pur in presenza di tale rinuncia, il TAR ha comunque ritenuto di pronunciarsi, rilevando che non ricorrono i presupposti per la concessione della misura richiesta, in considerazione dell’infondatezza delle doglianze alla luce della sommaria cognizione propria della fase cautelare. La decisione di rigetto non preclude alla ricorrente la possibilità di riproporre l’istanza cautelare con il ricorso per motivi aggiunti, dopo la proposizione di nuove censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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