La sede operativa non può coincidere con il bene della vita richiesto (TAR Puglia n. 455 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione di posti di ormeggio su beni demaniali o comunali, il requisito della sede operativa localizzata nel territorio del Comune deve essere accertato in base a elementi oggettivi e verificabili, non potendo tale sede essere identificata, in modo autoreferenziale e tautologico, con il pontile o il posto di ormeggio oggetto della domanda, atteso che il bene della vita richiesto non può costituire il presupposto per il suo stesso conseguimento. La dichiarazione di una sede operativa in un immobile successivamente alienato a terzi prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande legittima la revoca dell’assegnazione, dovendosi escludere che accordi verbali con il nuovo proprietario possano mantenere la localizzazione della sede ai fini della partecipazione alla procedura. In sede cautelare, il provvedimento di revoca assistito da puntuale istruttoria e adeguata motivazione, anche sulla base di attività investigativa, appare immune dai denunciati vizi e non merita sospensione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore della nautica e del noleggio di natanti, aveva ottenuto l’assegnazione di un posto di ormeggio presso i pontili comunali di Otranto, avvalendosi della priorità riconosciuta dal Regolamento comunale ai soggetti con sede operativa nel territorio. A seguito di attività investigativa della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Otranto, nell’ambito di un procedimento penale, il Comune aveva accertato che l’immobile indicato come sede operativa era stato alienato a terzi prima della scadenza dei termini del bando, revocando conseguentemente l’assegnazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione e, nel merito, l’annullamento, deducendo che la sede operativa sarebbe rimasta presso l’immobile in virtù di accordi verbali con il nuovo proprietario e, in subordine, che essa andava comunque individuata presso il pontile di ormeggio stesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando, in via preliminare, la piena ininfluenza della tesi difensiva basata su presunti accordi verbali intercorsi con l’acquirente dell’immobile, non essendo tale circostanza idonea a mantenere la localizzazione della sede operativa ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.
Quanto all’ulteriore argomento difensivo, il Tribunale ha osservato che la sede operativa non può essere tautologicamente identificata con il porto di Otranto o con il pontile di ormeggio, atteso che il posto di ormeggio rappresenta l’utilità o il bene della vita che il ricorrente intende conseguire e non può, in modo autoreferenziale, essere invocato come presupposto per conseguirlo, configurandosi una evidente contraddizione in termini.
Il Collegio ha quindi respinto l’istanza cautelare, ritenendo il provvedimento impugnato, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, immune dai vizi denunciati e supportato da puntuale istruttoria e adeguata motivazione, anche mediante il richiamo alla relazione e all’attività investigativa della Guardia di Finanza.
Con riferimento alla richiesta di differimento della decisione di merito per la proposizione di motivi aggiunti, il Tribunale ha rilevato che parte ricorrente potrà eventualmente riproporre una nuova istanza cautelare con il ricorso per motivi aggiunti, non ricorrendo i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare.
Nota della Redazione
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