Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’accesso agli atti (TAR Campania n. 2733 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, il sopravvenuto soddisfacimento dell’istanza nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria non preclude il riconoscimento della soccombenza virtuale dell’amministrazione che sia rimasta inerte sull’istanza di accesso, attivandosi solo dopo la notifica e il deposito del ricorso. In tale ipotesi le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, medico vaccinatore, ha presentato in via telematica in data 22.01.2026 un’istanza di accesso agli atti alla struttura sanitaria di riferimento e all’organismo tecnico regionale, per ottenere la documentazione relativa alla propria posizione e, in particolare, ai dati sulle vaccinazioni somministrate.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento del proprio diritto alla visione e all’estrazione di copia. La struttura sanitaria si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, per essere i dati nella disponibilità dell’organismo tecnico, e contestando ogni obbligo di elaborazione di nuovi documenti. Nel medesimo contesto ha però depositato una nota con cui comunicava il numero delle inoculazioni effettuate, riservandosi di verificarne i dati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato documentato l’integrale soddisfacimento della domanda azionata. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione sulla pretesa ostensiva.

La decisione non si esaurisce tuttavia nella sola declaratoria. Il Tribunale riconosce la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che è rimasta inerte dinanzi alla richiesta di accesso senza rappresentare alla ricorrente alcunché circa l’asserita titolarità dei dati in capo all’organismo tecnico.

L’amministrazione si è attivata, in collaborazione con l’organismo regionale, soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Tale condotta processuale dimostra che l’ostensione sarebbe stata possibile, ove l’istanza fosse stata tempestivamente esaminata.

L’inerzia serbata sull’istanza, unita alla mancata informazione sulla diversa allocazione della documentazione, fonda quindi la condanna alle spese. Il Collegio liquida le spese di lite in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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