Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in caso di versamento del payback ridotto (TAR Lazio n. 14433 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, ovvero quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Puglia hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private tramite il meccanismo del cosiddetto payback, deducendo sia vizi di costituzionalità delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Con memoria del 5 marzo 2026, la ricorrente ha documentato di aver versato alla Regione Puglia gli importi dovuti, scontati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la fattispecie in esame non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, che postula un operato successivo della parte pubblica integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, bensì quelli della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento, citando, in termini, Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 13 novembre 2023.
Nel caso di specie, il versamento volontario della quota ridotta da parte della ricorrente, effettuato ai sensi della normativa sopravvenuta, ha determinato l’estinzione dell’obbligazione e la conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. Tale condotta ha reso inutile la decisione nel merito, non potendosi configurare una satisfattività dell’interesse ad opera dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che difettavano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti, circostanza che conferma l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.
In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti costituite.
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