Revoca del posto barca e accoglimento dell’istanza cautelare con approfondimento istruttorio (TAR Puglia n. 454 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre approfondimenti istruttori ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. quando la decisione sulla sospensione richieda la verifica di circostanze fattuali rilevanti, quali l’esistenza di una graduatoria definitiva degli assegnatari e le concrete modalità di presentazione delle domande. La concessione della tutela cautelare nelle more degli adempimenti istruttori è conseguenza della delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il Fatto

Il ricorrente, assegnatario di un posto barca presso i pontili galleggianti dell’approdo turistico di Otranto, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la revoca dell’assegnazione, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali. Il ricorso, notificato anche al controinteressato, era volto all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca e dell’atto di avvio del procedimento. Il Comune non si costituiva in giudizio, mentre il controinteressato resisteva con memoria.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale amministrativo, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti ai fini del decidere su tre specifiche circostanze.

In primo luogo, il collegio ha richiesto di verificare se risulti approvata una graduatoria definitiva con riferimento alle quattro categorie di assegnatari. Tale accertamento è funzionale a comprendere l’assetto degli interessi coinvolti e la stabilità delle posizioni soggettive dei partecipanti alla procedura.

In secondo luogo, il TAR ha domandato all’Amministrazione di precisare le modalità di presentazione delle domande, ossia se la procedura si sia svolta in modalità cartacea ovvero telematica, circostanza che può assumere rilievo ai fini della verifica della correttezza del procedimento e della par condicio tra gli aspiranti.

Infine, il giudice ha richiesto di conoscere la graduatoria degli assegnatari nella categoria B, rilevante per collocare la posizione del ricorrente rispetto agli altri soggetti interessati e valutare la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare.

Ritenuto sussistente il presupposto del periculum, il TAR ha concesso l’invocata tutela cautelare nelle more degli adempimenti istruttori, ordinando al Comune di depositare la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione e rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 30 settembre 2026 per la prosecuzione.

Il provvedimento è stato adottato con riserva sulle spese al definitivo e con l’ordine alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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