Il comproprietario risponde dell’abuso edilizio se non si attiva per rimuoverlo (Cons. Stato n. 6250 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comproprietario dell’area sulla quale insistono opere abusive può essere destinatario dell’ordine di demolizione e subire le conseguenze dell’inottemperanza, non essendo decisivo il difetto di materiale disponibilità del bene. Egli è tenuto indenne dalle conseguenze ripristinatorie e sanzionatorie solo ove dimostri non solo la piena estraneità ai fatti, ma anche di essersi attivato per impedire o rimuovere l’abuso. Le conseguenze delle violazioni urbanistiche ed edilizie gravano sul titolare del bene interessato al momento della violazione, a prescindere dalle successive vicende proprietarie e dai relativi profili soggettivi, in applicazione del generale principio personalistico in materia di violazioni amministrative e del carattere permanente degli illeciti edilizi. L’inottemperanza all’ordine di demolizione si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine di legge.
Il Fatto
Il Comune, con due ordinanze di demolizione, contestava al comproprietario la realizzazione di opere abusive su un immobile. Accertata l’inottemperanza, l’amministrazione notificava la determina dirigenziale con cui disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di proprietà del ricorrente.
Il comproprietario impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo di essere estraneo all’attività abusiva, eseguita dalla coniuge detentrice dell’immobile, e di non potervi porre rimedio. Il TAR respingeva il ricorso. L’appellante insisteva sul difetto di legittimazione passiva, sulla mancanza di un formale accertamento dell’inottemperanza e sulla violazione delle garanzie partecipative. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo motivo è volto a far valere la carenza di legittimazione passiva dell’appellante, sul presupposto che l’area non fosse nella sua disponibilità. La Corte rileva che l’appellante conviene espressamente circa la responsabilità non solo dell’autore dell’abuso ma anche di chi ha la disponibilità del bene, e si limita a sostenere una circostanza fattuale: la residenza della coniuge comproprietaria nell’immobile.
Tale allegazione è insufficiente. L’appellante non indica alcuna ragione ostativa, in diritto, al suo accesso ai luoghi e non dimostra di aver intrapreso alcuna iniziativa, nell’ambito delle proprie facoltà, per evitare l’acquisizione del bene in comproprietà. L’ordine di demolizione inottemperato era stato peraltro notificato anche a lui, che non può dirsi all’oscuro degli abusi.
La Corte enuncia la regola decisiva: il comproprietario può essere tenuto indenne dalle conseguenze ripristinatorie e sanzionatorie solo ove dimostri non solo la piena estraneità ai fatti, ma anche di essersi attivato per impedire o rimuovere l’abuso. Le conseguenze delle violazioni urbanistiche gravano sul titolare del bene al momento della violazione, indipendentemente dalle successive vicende proprietarie, in applicazione del generale principio personalistico in materia di violazioni amministrative e del carattere permanente degli illeciti edilizi.
Quanto alla mancanza di un previo formale accertamento dell’inottemperanza, la censura è infondata: l’inottemperanza si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine di legge, mentre l’appellante nulla deduce per contestare il concreto inadempimento.
Infine, la Corte esamina la dedotta violazione delle garanzie partecipative per il mancato avviso di avvio del procedimento. La censura è infondata: nel caso concreto non vi era dubbio circa il carattere doveroso e il contenuto vincolato del provvedimento ripristinatorio, né gli appellanti deducono profili dubbi o controversi suscettibili di modificare gli esiti dell’accertamento a seguito del confronto procedimentale. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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