Silenzio della PA sull’istanza di revoca del ritiro cautelare: ammissibile solo se silenzio significativo (TAR Puglia n. 1134 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza del privato costituisce un mero comportamento inerte, privo di ogni espressione volontaristica, e assume connotazione giuridica solo nei casi in cui la legge gli attribuisce un valore tipico. L’inerzia dell’amministrazione protrattasi oltre un certo termine può essere impugnata solo quando una specifica disposizione di legge la qualifichi come silenzio significativo, a contenuto positivo (silenzio accoglimento) o negativo (silenzio diniego). In assenza di una norma che tipizzi l’inerzia come silenzio-rigetto, il ricorso avverso il silenzio è inammissibile per difetto di un provvedimento impugnabile. La rinuncia ad un capo della domanda, non notificata alle altre parti, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il provvedimento cautelare di ritiro delle armi e dei titoli di polizia, adottato dai Carabinieri in data 9.05.2015 per intervenuta inefficacia, nonché il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di revoca del medesimo provvedimento, presentata al Prefetto in data 7.12.2020.

All’udienza pubblica il Tribunale segnalava d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., la possibile irricevibilità e inammissibilità del ricorso: il verbale di ritiro risultava notificato il 10 maggio 2015 e il silenzio della Prefettura non appariva qualificato come significativo da alcuna norma. In data 19.05.2026 i ricorrenti rinunciavano al capo di domanda relativo al ritiro cautelare, limitando l’impugnazione al silenzio-rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso in relazione al capo relativo al ritiro cautelare del 2015, in ragione della rinuncia depositata il 19 maggio 2026. La mancata notificazione dell’atto di rinuncia alle altre parti non ha impedito la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, essendo la rinuncia un atto unilaterale dispositivo del processo.

Nel merito, il Tribunale ha escluso che l’inerzia della Prefettura sull’istanza di revoca potesse configurarsi come silenzio-rigetto impugnabile. Il silenzio della pubblica amministrazione è un mero comportamento inerte, privo di portata provvedimentale. Esso assume rilievo giuridico solo quando una disposizione di legge gli attribuisce un effetto tipico, qualificandolo come accoglimento o diniego.

Nella specie, nessuna norma qualifica il silenzio serbato sull’istanza di revoca del provvedimento cautelare di ritiro delle armi e titoli di polizia come silenzio significativo. Ne consegue che il ricorso, limitatamente a tale capo, è inammissibile per carenza di un provvedimento impugnabile.

La particolarità della questione, emersa solo in seguito alla segnalazione d’ufficio del Tribunale, ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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