Ottemperanza improcedibile per avvenuta esecuzione della condanna all’indennità professionale docente (TAR Puglia n. 1139 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, dell’atto di esecuzione del giudicato determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale declaratoria presuppone che l’atto satisfattivo, ancorché di importo inferiore a quello vantato dal ricorrente, non sia stato specificamente contestato nel giudizio di ottemperanza. L’improcedibilità consegue, in particolare, quando il decreto di liquidazione emesso dall’Amministrazione trovi diretto fondamento nel dispositivo della sentenza ottemperanda, il quale abbia riconosciuto il diritto senza determinare l’ammontare delle somme spettanti, rimesso alla successiva fase esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità professionale docente per i periodi la cui esigibilità era successiva al gennaio 2019, oltre accessori di legge. Il giudice del lavoro non aveva determinato l’importo dovuto, rimettendone la quantificazione alla fase esecutiva.
Rimasta l’Amministrazione inadempiente, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, la dirigente scolastica dell’Istituto di appartenenza adottava un decreto di liquidazione, riconoscendo alla ricorrente l’importo di € 900,00 per il periodo dal 01.01.2019 all’11.06.2021.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 13 novembre 2023, n. 9683; Sez. IV, 30 maggio 2023, n. 5298; Sez. IV, 17 marzo 2023, n. 2768; Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824), secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando sopravvenga un atto o un fatto che renda sostanzialmente inutile la decisione.
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione aveva prodotto in giudizio il decreto di liquidazione del 19.02.2026, con il quale la dirigente scolastica aveva disposto il pagamento dell’indennità professionale per l’importo di € 900,00, in diretta esecuzione della sentenza ottemperanda. Tale atto non era stato contestato dalla ricorrente, la quale si era limitata a depositare una nota di passaggio in decisione con l’annotazione “non pagata”.
Quanto alla prospettata insufficienza dell’importo liquidato, il collegio ha osservato che la sentenza del Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda “nei limiti di cui in motivazione”, senza determinare analiticamente le somme spettanti. Il decreto di liquidazione, pertanto, laddove non specificamente censurato, deve ritenersi correttamente emanato in esecuzione del giudicato, non potendo il giudice dell’ottemperanza sostituire una propria quantificazione a quella operata dall’Amministrazione in assenza di contestazioni sul punto.
La declaratoria di improcedibilità è stata accompagnata dalla compensazione delle spese di lite, ravvisati giusti motivi in ragione dell’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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