Istruttoria peritale inadempiuta: il giudice assegna nuovo termine e minaccia la trasmissione alla Procura (TAR Puglia n. 1128 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il verificatore nominato dal collegio ai sensi dell’art. 66 c.p.a. è tenuto a completare l’incarico peritale assegnato, provvedendo ad assegnare alle parti un termine congruo per la formulazione di osservazioni sulla relazione e a depositare successivamente la relazione finale, integrata con la menzione delle osservazioni ricevute e con le correlative considerazioni del verificatore. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio, nonostante la concessione di una proroga, legittima il giudice ad assegnare un nuovo termine perentorio e a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le conseguenze di legge. L’inadempimento dell’ausiliario del giudice non determina la definizione del giudizio nel merito, ma soltanto il rinvio e la sollecitazione all’adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il decreto del Ministero della Difesa del 18 agosto 2018 con cui era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché il presupposto parere negativo del C.V.C.S.

Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto una verificazione tecnica, nominando un verificatore con ordinanza istruttoria. La relazione peritale era stata depositata in giudizio, ma il procedimento non risultava completo in quanto non era stato assegnato alle parti un termine per eventuali osservazioni e non era stata depositata la relazione finale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, con la pronuncia in commento, ha rilevato che il verificatore nominato non aveva ottemperato integralmente all’incarico, non avendo assegnato alle parti il termine per le osservazioni né depositato la relazione finale integrata con la menzione delle osservazioni ricevute e le correlate considerazioni, come invece richiesto dall’ordinanza istruttoria n. 7/2026.

Il collegio ha quindi ritenuto di dover richiedere chiarimenti al verificatore sulle ragioni del mancato adempimento, sollecitando l’esecuzione di quanto ordinato e assegnando un nuovo termine per rendere la verificazione, fissato in trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stato precisato che, in difetto, si sarebbe provveduto alla trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, con ogni conseguenza di legge per il caso di mancata ottemperanza all’ordine istruttorio.

La decisione si fonda sul principio per cui l’attività dell’ausiliario del giudice, pur non essendo una parte del giudizio, è comunque funzionale all’esercizio della giurisdizione e il suo inadempimento, ove ingiustificato, può integrare gli estremi di una condotta penalmente rilevante. La trasmissione degli atti alla Procura rappresenta l’extrema ratio per garantire l’effettività dell’istruzione probatoria.

Il tribunale ha, infine, fissato l’udienza pubblica di prosecuzione al 19 maggio 2027, sospendendo ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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