Illegittimità del silenzio esclusa dopo giudicato negativo sulla mancanza di posizione qualificata (TAR Puglia n. 418 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato chiede la conclusione di un procedimento amministrativo già definito con sentenza passata in giudicato, che abbia escluso la sussistenza di una posizione qualificata in capo all’istante, non fonda un nuovo obbligo di provvedere e l’eventuale ricorso avverso il silenzio è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. La successiva adozione di atti amministrativi, ancorché espressione di discrezionalità e manifestazione della volontà di portare a compimento il procedimento, determina comunque il superamento dell’inerzia e rende il ricorso altresì improcedibile. La verifica della sussistenza di una posizione giuridica qualificata è presupposto indefettibile dell’azione avverso il silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente, risultata utilmente collocata in una graduatoria per la realizzazione di un programma di housing sociale, dopo una prima sentenza di questa Sezione che aveva accertato l’obbligo del comune di concludere il procedimento, vedeva riformare la decisione in appello: il Consiglio di Stato, con sentenza del 2024, respingeva il ricorso di primo grado, ritenendo insussistente una posizione qualificata in capo alla società.
Con una nuova istanza del 22 luglio 2024, la società chiedeva al comune di provvedere alla definizione delle varianti urbanistiche. Rimasto silente l’ente, la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. Il comune eccepiva la tardività e l’inammissibilità della domanda, nonché l’avvenuta formazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, in via assorbente, in ragione del giudicato formatosi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2264 del 2024. Tale pronuncia ha definitivamente escluso che la società potesse vantare una posizione qualificata in relazione al procedimento conclusosi con l’approvazione della graduatoria, considerata l’ampia discrezionalità che l’amministrazione si era riservata nella lex specialis.
La nuova istanza del 22 luglio 2024, secondo il giudice, non ha avviato un autonomo e nuovo iter procedimentale, ma si è innestata sul medesimo procedimento urbanistico, già oggetto del giudicato negativo inter partes. Per l’effetto, la richiesta di conclusione del procedimento ripropone una domanda sulla quale si è già formato il giudicato e l’azione è quindi preclusa.
Il Tribunale ha inoltre rilevato, in via subordinata, l’improcedibilità del ricorso: gli atti adottati dal comune, e in particolare la deliberazione consiliare del 15 aprile 2025, hanno confermato la permanenza dell’interesse pubblico all’attuazione del programma e manifestato la volontà di portare a compimento il procedimento, superando l’originaria inerzia. La successiva attività istruttoria è stata ritenuta espressione dell’esercizio del potere amministrativo e non un mero espediente dilatorio.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile e improcedibile, compensando le spese processuali data la peculiarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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