Difetto di giurisdizione sulla restituzione di contributi PSR a terzo percettore (TAR Liguria n. 166 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche segue la natura della situazione soggettiva azionata. Appartiene al giudice ordinario la controversia sulla pretesa restitutoria di somme erogate nell’ambito di un rapporto di sovvenzione, quando l’Amministrazione faccia valere conseguenze paritetiche di inadempimenti nell’impiego del finanziamento. Il nomen iuris di “revoca” o “decadenza” non sposta la cognizione al giudice amministrativo. Nei confronti di chi non sia stato parte del procedimento di concessione né successore del beneficiario, e cui si imputi solo la percezione materiale delle somme, non è configurabile alcun rapporto pubblicistico: la posizione è di diritto soggettivo e la pretesa, qualificabile come ripetizione di indebito, va fatta valere in sede ordinaria.

Il Fatto

Con plurimi decreti il Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria ha disposto la revoca di contributi erogati nell’ambito del PSR 2007/2013 e la contestuale richiesta di restituzione, per complessivi € 75.351,17, nei confronti della ricorrente. I provvedimenti si fondano su accertamenti della Guardia di Finanza che avrebbero rilevato irregolarità nelle dichiarazioni del beneficiario formale delle erogazioni, deceduto, tra cui l’inclusione di terreni privi di idoneo titolo di disponibilità.

Le somme, erogate al beneficiario formale, sarebbero state riversate sul conto della ricorrente, percettrice materiale. Questa deduce la propria estraneità alla fase genetica e procedimentale delle domande di aiuto e impugna i decreti per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la propria soggezione all’obbligo restitutorio. La Regione resiste, sostenendo la debenza da parte della percettrice di fatto. All’udienza il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio generale sulla natura della situazione soggettiva azionata. Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie che, dopo la concessione del beneficio, attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’asserito inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario o allo sviamento dei fondi. Spetta invece al giudice amministrativo la cognizione delle controversie che investono l’esercizio del potere nella fase genetica o l’autotutela per vizi originari. Il principio è ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 16602 del 2016.

L’Adunanza Plenaria ha chiarito che non sussiste una giurisdizione esclusiva per materia sui contributi pubblici e che il nomen iuris di atti intitolati “revoca”, “decadenza” o “risoluzione” non vale, da solo, a spostare la cognizione quando l’Amministrazione fa valere, nella sostanza, conseguenze paritetiche di inadempimenti. Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione ordinaria anche quando la revoca abbia ad oggetto contributi concessi provvisoriamente e si fondi su comportamenti successivi del beneficiario: l’Amministrazione, in simili casi, non esercita discrezionalità in senso proprio, ma procede a un mero accertamento del fatto-inadempimento in un rapporto già paritetico.

Nella specie non è controverso che il beneficiario formale fosse altro soggetto, che la ricorrente non fosse parte del procedimento di concessione, né destinataria dell’atto attributivo, né successore del beneficiario, e che i decreti le imputino unicamente la percezione materiale delle somme. Tali elementi escludono in radice che tra Amministrazione e ricorrente sia mai intercorso il rapporto pubblicistico nel cui alveo soltanto possono esplicarsi poteri di autotutela.

Il titolo della pretesa non è l’inadempimento di obblighi della ricorrente, bensì, al più, la ripetizione di indebito oggettivo o altra azione restitutoria fondata sulla materiale percezione di somme non dovute, connessa a fatti di terzi. Si tratta di pretesa patrimoniale da far valere in sede ordinaria. La posizione va qualificata come diritto soggettivo alla ritenzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Non vale la tesi regionale secondo cui la controversia coinvolgerebbe profili di genesi del rapporto: l’illegittimità dell’erogazione al beneficiario non degrada la situazione del terzo percettore al rango di interesse legittimo. Irrilevante è anche la qualificazione della somma come sanzione, poiché rileva il petitum sostanziale e la relativa causa petendi, non la veste formale dell’atto. La posizione di AGEA resta assorbita. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità avanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.; spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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