Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso: il nuovo titolo autorizzatorio esclude la necessità di decidere (TAR Puglia n. 1120 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, e motivata dall’avvenuto conseguimento di un nuovo titolo abilitativo che soddisfa l’originaria pretesa sostanziale, determina l’improcedibilità del ricorso, senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito della controversia. L’esito di rito, congiuntamente alla limitata attività difensiva svolta e al tempo trascorso, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva espresso il diniego definitivo sull’accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alla realizzazione di un annesso rustico destinato al servizio dell’attività agricola.
Nelle more del giudizio, la società presentava un nuovo progetto per la realizzazione di un analogo manufatto e tale progetto veniva regolarmente approvato dall’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato il 12 maggio 2026, il difensore della società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso che il nuovo progetto era stato approvato dall’ente locale. L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, prendeva atto della dichiarazione ma si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, valutata la dichiarazione di parte ricorrente, ha ritenuto che essa integrasse un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio: la sopravvenienza di un nuovo provvedimento favorevole rende infatti inutile, per la parte, ogni ulteriore decisione sulla legittimità dell’atto originariamente impugnato.
Venuto meno l’interesse strumentale alla pronuncia nel merito, il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni questione relativa al provvedimento impugnato.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la limitata attività difensiva effettivamente svolta, il considerevole lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso e la definizione della controversia in rito, in conformità alla richiesta della stessa parte ricorrente.
Nota della Redazione
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