Ottemperanza e spese distratte: legittimazione esclusiva del difensore antistatario (TAR Lazio n. 583 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il difensore antistatario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. è l’unico soggetto legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato nella parte in cui il provvedimento abbia disposto in suo favore il pagamento delle spese processuali. La parte vittoriosa non può estendere la propria istanza di ottemperanza a tale statuizione, poiché la distrazione delle spese instaura, tra difensore e parte soccombente, un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello intercorrente tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente. Ne consegue che, in difetto di legittimazione della ricorrente, la domanda di esecuzione delle spese distratte è inammissibile e non può trovare accoglimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Notificato il titolo, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza avanti il TAR Lazio, chiedendo il rilascio dei provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato, sia per la componente economica sia per le spese liquidate al difensore, nonché la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nelle more, l’amministrazione ha parzialmente adempiuto, riconoscendo la sola carta docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza è stata portata in esecuzione in modo pienamente satisfattivo per la pretesa della ricorrente relativa alla carta del docente. La nota dell’Ufficio scolastico regionale conferma l’accredito dell’importo nel borsellino elettronico. Per questa parte, pertanto, la materia del contendere è cessata, non essendo più necessaria una pronuncia di merito.
Residua la domanda di esecuzione del giudicato per la parte in cui il titolo ha liquidato le spese di lite in favore del difensore distrattario. Sul punto il TAR applica il principio secondo cui il difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. è l’unico legittimato a richiedere l’ottemperanza della statuizione pronunciata a suo favore. La legittimazione è quindi esclusiva e non concorrente con quella della parte vittoriosa.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, tra cui Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, oltre a diverse pronunce dei tribunali amministrativi. Da tali arresti si desume che la distrazione delle spese instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso.
Ne deriva che l’istanza della ricorrente non può estendersi alla condanna alle spese, ma deve limitarsi alle somme dovute alla parte a titolo di capitale e interessi. La domanda di esecuzione delle spese distratte è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Quanto alla richiesta di astreintes, il TAR esclude che vi sia luogo a provvedere: da un lato, la sentenza è già stata eseguita nei confronti della ricorrente; dall’altro, la richiesta relativa alle spese liquidate al difensore antistatario non è fondata, poiché questi non è parte del giudizio di ottemperanza. Il ricorso è quindi in parte respinto e in parte dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.