Sopravvenuto difetto di interesse dopo la cessazione degli effetti della sospensione del consiglio comunale (TAR Puglia n. 1119 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse rende improcedibile il ricorso quando i provvedimenti impugnati abbiano cessato di produrre effetti e, nelle more del giudizio, si siano svolte nuove tornate elettorali che abbiano rinnovato gli organi elettivi interessati dalla misura. La cessazione della materia del contendere, conseguente al venir meno dell’utilità concreta della pronuncia, prescinde dall’esame del merito delle censure. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della limitata attività difensiva svolta e del tempo trascorso tra la proposizione del ricorso e la definizione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di componente del Consiglio comunale di Taranto, ha impugnato il decreto prefettizio del 26 novembre 2021 con cui è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, unitamente agli atti consequenziali, tra cui la nomina di un Commissario e di due sub-Commissari. Nel corso del giudizio, la difesa di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha dato atto che i provvedimenti impugnati avevano da tempo cessato di produrre effetti, essendosi succedute due tornate elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Ha pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza di parte ricorrente, fondata sulla cessazione degli effetti dei provvedimenti impugnati e sullo svolgimento di nuove elezioni, integra gli estremi del sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità discende dall’accertamento che la decisione sul merito non potrebbe più produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, atteso che la rinnovazione degli organi elettivi ha determinato il definitivo esaurimento della vicenda amministrativa oggetto di contestazione.
La pronuncia si conforma al principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione, con la conseguenza che il venir meno sopravvenuto dell’utilità richiesta comporta la improcedibilità senza necessità di esaminare le censure nel merito. Il Tribunale ha, altresì, valorizzato l’assenza di contestazioni da parte delle altre parti costituite, che hanno preso atto della dichiarazione di parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, in ragione della limitata attività difensiva effettivamente svolta e del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, senza addossare il relativo onere alla parte soccombente in senso processuale. La decisione chiude il giudizio senza esame del merito, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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