Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1332 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accoglibile quando il titolo giudiziale è assistito da formula esecutiva, è stato notificato all’Amministrazione soccombente e nei suoi confronti è infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Questi, se dipendente pubblico, non ha diritto ad auton­omo compenso, restando le funzioni commissariali connesse ai compiti istituzionali e ricomprese nel trattamento già percepito. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate con dimidiazione dei parametri e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale erano state liquidate in suo favore determinate somme. Il titolo era stato notificato con formula esecutiva e la cancelleria ne aveva certificato il passaggio in giudicato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi, si è formalmente opposto all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione. Non risulta contestata l’omessa ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato azionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata tramite posta elettronica certificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle Amministrazioni dello Stato. Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il ricorso è stato accolto.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, onerando la ricorrente di comunicargli il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Sulle spese il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza, liquidando i parametri di cui alla Tabella n. 21 del DM n. 55/2014 con dimidiazione e ulteriore riduzione, in ragione della serialità della controversia e dell’obiettiva difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato. Infine, in relazione ai potenziali profili di danno erariale, ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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