Assistenza protesica limitata alle tariffe: fissata l’udienza di merito (TAR Puglia n. 429 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare, ove l’interesse azionato e le questioni prospettate risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il Tribunale Amministrativo Regionale può disporre, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, assorbendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. L’ordinanza che fissa l’udienza di merito non si pronuncia sulla domanda cautelare, la quale resta assorbita dalla definizione della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, impugnava il provvedimento con cui la ASL limitava la copertura economica dell’assistenza protesica ai soli dispositivi ricompresi nel nomenclatore tariffario, ponendo a suo carico la spesa per i dispositivi essenziali ed indispensabili prescritti, tra cui un “rotatore con blocco” e una “ginocchio meccanico”. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, e l’accertamento del diritto all’integrale erogazione della prestazione, contestando anche gli atti presupposti regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto che per la natura degli interessi azionati e delle questioni poste, le esigenze del ricorrente risultino tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito. Il Collegio non ha pertanto svolto alcuna valutazione in merito al fumus boni juris o al periculum in mora, optando per la fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
La scelta del rito prioritario rappresenta uno strumento di tutela che consente di evitare la decisione cautelare e di pervenire rapidamente a una pronuncia definitiva sulla questione sostanziale, che involge il diritto alla salute e l’ambito delle prestazioni protesiche garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. L’ordinanza assume così un contenuto meramente ordinatorio, finalizzato a garantire una rapida definizione del giudizio nel merito.
Il Collegio ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso, compensando le spese della fase cautelare. Ha, inoltre, disposto l’oscuramento dei dati personali e delle informazioni relative allo stato di salute delle parti per ogni ipotesi di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.