Il diniego cautelare non accerta la giurisdizione: il TAR Lombardia respinge la sospensione sulla sovrattassa energia (TAR Lombardia n. 700 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., il giudice amministrativo, qualora ritenga necessari approfondimenti in merito alla sussistenza della propria giurisdizione, può disporre il rinvio al merito della relativa questione, senza che ciò pregiudichi la decisione sulla domanda incidentale di sospensione. La concessione della misura cautelare richiede, in ogni caso, la dimostrazione della sussistenza del periculum in mora, ovvero del rischio di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. La mera previsione di una sovrattassa, ancorché di ammontare significativo, non integra di per sé tale requisito in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l’impatto negativo e non altrimenti ristorabile nella sfera giuridica del ricorrente. La decisione sulla giurisdizione è pertanto rimessa alla fase di merito, mentre la fase cautelare si conclude con il rigetto dell’istanza per carenza del requisito del danno urgente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ARERA n. 98/2026/R/com del 30 marzo 2026, recante l’aggiornamento delle componenti tariffarie per la copertura degli oneri generali del settore elettrico e del gas. Con tale atto, l’Autorità ha dato attuazione all’art. 3 del D.L. n. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026, che ha introdotto una sovrattassa a carico degli operatori del settore energetico.
La ricorrente ha proposto, oltre alle censure di merito, un’eccezione di illegittimità costituzionale della norma primaria, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., e ha chiesto in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Contestualmente, ha domandato la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, pur ritenendo sussistente la propria giurisdizione e competenza, ha considerato necessario rinviare al merito gli approfondimenti relativi a tale profilo. Tale scelta non ha tuttavia comportato un esame nel merito delle doglianze, essendo la decisione sulla domanda cautelare stata assunta sulla base della sola verifica dei presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a.
Nel valutare l’istanza incidentale, il Collegio ha rilevato come la domanda di sospensione, a una prima sommaria delibazione, non appaia assistita dal necessario periculum in mora. La circostanza che la sovrattassa prevista dalla norma impugnata comporti un onere economico per la ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno grave ed irreparabile, non essendo stati allegati elementi concreti in grado di comprovare l’entità del pregiudizio e la sua non risarcibilità per equivalente.
Il Collegio ha pertanto respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della presente fase. La scelta di non pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale e sul rinvio pregiudiziale, sollevati dalla ricorrente, è coerente con la natura sommaria e strumentale del giudizio cautelare, che non si presta a decisioni definitive su questioni di tale rilevanza.
La pronuncia assume particolare rilievo in quanto delimita l’ambito del sindacato cautelare del giudice amministrativo, confermando che il requisito del danno urgente costituisce un presupposto autonomo e imprescindibile per la concessione della misura, la cui valutazione non può essere elusa dalla prospettazione di questioni di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione europea.
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Nota della Redazione
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