Diritto di accesso del consigliere comunitario e rilascio di copia degli atti (TAR Campania n. 755 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere di un ente locale ha diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Tale diritto comprende l’estrazione di copia degli atti dei quali sia stata consentita la visione: la clausola regolamentare che esclude in via generale il rilascio di copia è irragionevole e immotivata e non può essere giustificata con esigenze di riservatezza, una volta ammesso l’accesso visivo. Sono invece legittime le modalità organizzative che limitino la visione a un giorno settimanale e l’accesso al protocollo a due volte al mese, purché non comprimano la strumentalità dell’accesso alle funzioni consiliari. Il diritto di accesso del consigliere, più ampio di quello della legge n. 241/1990, resta soggetto a un bilanciamento con altri diritti di pari rango, secondo il criterio di strumentalità e utilità per il mandato.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere generale di una Comunità Montana, ha impugnato la deliberazione del Consiglio generale con cui è stato approvato il regolamento generale di accesso ai documenti amministrativi da parte di utenti e consiglieri, limitatamente agli articoli 7, 9, 10 e 22. La controversia è stata trasposta in sede giurisdizionale dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L’ente si è costituito resistendo. Sopravvenuta la modifica regolamentare del 15 ottobre 2025, il ricorrente ha abbandonato le censure riferite agli articoli 7, 9 e 10, insistendo per l’annullamento del solo articolo 22, che disciplina l’accesso dei consiglieri comunitari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha delimitato la materia del contendere alla sola legittimità dell’articolo 22, prendendo atto della rinuncia alle altre censure. Il primo motivo denunciava la lesione del diritto di accesso per contrasto con l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri un diritto pieno alle notizie utili al mandato.

Il motivo è stato ritenuto solo parzialmente fondato. L’unica violazione ravvisata consiste nella prescrizione per cui il consigliere non può pretendere il rilascio di copia di ogni atto di cui richieda l’accesso. L’esclusione dell’estrazione di copia confligge con l’esercizio delle funzioni consiliari, si presenta irragionevole e immotivata e non è giustificabile con la riservatezza, poiché il rilascio non impedisce il normale funzionamento degli uffici nel contesto dell’amministrazione digitale.

Le ulteriori censure sono state respinte. Quanto alla richiesta scritta, circostanziata e motivata, il Collegio ha rilevato che il medesimo articolo 22 esclude espressamente l’applicabilità delle limitazioni ai consiglieri. La limitazione della visione a un giorno settimanale e l’accesso al protocollo due volte al mese costituiscono legittime modalità organizzative, compatibili con le risorse dell’ente.

Anche il divieto di rilascio di credenziali o password è stato ritenuto giustificato da ragioni tecniche di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza. La Corte ha richiamato il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali di pari rango, non ordinati gerarchicamente, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5197 del 13.06.2025: i dati devono essere utili all’espletamento del mandato e in rapporto di strumentalità con le funzioni.

Il secondo motivo è stato dichiarato parzialmente improcedibile e infondato; il terzo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita la previsione di trasmissione obbligatoria al Presidente con una mera facoltà di informazione. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con annullamento dell’articolo 22 nei limiti indicati, e spese compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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