Requisiti di capacità tecnica e partecipazione alla gara: il TAR Puglia conferma l’esclusione per servizi analoghi non triennali (TAR Puglia n. 423 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno due servizi analoghi di durata triennale deve essere interpretata nel senso che ciascun servizio pregresso deve avere singolarmente la durata di tre anni, non essendo consentito sommare o cumulare periodi di servizi diversi per raggiungere la durata richiesta. Le carenze relative ai requisiti di ordine speciale, come la capacità tecnica e professionale, non sono emendabili tramite il soccorso istruttorio, il quale può supplire solo a carenze o irregolarità riguardanti l’allegazione dei requisiti di ordine generale. La previsione che richiede servizi pregressi di durata triennale non è sproporzionata né illogica quando il servizio oggetto di affidamento abbia una durata considerevole, come quella quinquennale.
Il Fatto
Una associazione di volontariato, operante nel settore del soccorso, veniva esclusa da una procedura di gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario, con una durata quinquennale. Il provvedimento di esclusione, adottato dal R.U.P., si fondava sulla carenza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 8.3 del Disciplinare di Gara, che imponeva di aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno due servizi analoghi, ciascuno della durata di tre anni.
L’operatore economico impugnava l’esclusione, chiedendone la sospensione cautelare. Sosteneva, in particolare, che la durata triennale dei servizi pregressi dovesse essere valutata come dato complessivo e cumulativo, e che comunque la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare la presunta carenza documentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di cognizione sommaria tipica della fase cautelare, ha rigettato l’istanza, ritenendo il ricorso non assistito dal fumus boni iuris. Il Collegio ha anzitutto respinto l’interpretazione proposta dalla ricorrente, chiarendo che il requisito richiesto dall’art. 8.3 del Disciplinare è quello di aver prestato almeno due servizi analoghi, per tipologia di prestazioni e durata triennale, a quello in affidamento. La possibilità di frazionamento, prevista dalla norma, riguarda esclusivamente le tipologie di prestazioni, che possono essere presenti in un unico contratto o in contratti diversi, e non i periodi di esecuzione del servizio. Non è quindi consentito cumulare la durata di più servizi per raggiungere il minimo triennale richiesto.
Con riferimento alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui tale istituto consente di emendare solo le carenze o le irregolarità che attengono all’allegazione dei requisiti di ordine generale, e non quelle relative ai requisiti di ordine speciale, come la capacità economica, tecnica e professionale, che strutturano i termini dell’offerta. Nel caso di specie, il requisito era carente ab initio, in quanto l’operatore non aveva svolto servizi che singolarmente avessero la durata richiesta, con la conseguente inapplicabilità dell’istituto.
Infine, il Collegio ha escluso il carattere sproporzionato o illogico della previsione, valorizzando la rilevante durata del servizio oggetto di affidamento, pari a cinque anni. Tale circostanza rende ragionevole la scelta della stazione appaltante di richiedere pregressi servizi di durata triennale, al fine di comprovare una capacità professionale adeguata e stabile.
La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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