Ottemperanza e conformità documentale nel processo amministrativo telematico (TAR Abruzzo n. 504 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, la documentazione prodotta a corredo del ricorso — con specifico riferimento al titolo da eseguire (sentenza ottemperanda) e alla relativa attestazione di passaggio in giudicato — deve essere allegata in conformità alle prescrizioni tecniche sul processo amministrativo telematico, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La violazione di tale obbligo, consistente nella mancata asseverazione di conformità degli atti depositati, impone al giudice di ordinare la regolarizzazione del deposito documentale, assegnando alla parte ricorrente un termine per provvedere. Il mancato riscontro delle parti agli adempimenti e alle richieste istruttorie disposti in via interlocutoria può essere valutato come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano, sezione lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il suo ricorso in materia di istruzione e merito. A fronte della mancata o parziale ottemperanza dell’Amministrazione resistente, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR Abruzzo un ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Nel giudizio si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo restava non costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminato il ricorso in ottemperanza, ha rilevato una irregolarità documentale nel deposito degli atti. In particolare, la documentazione allegata dalla ricorrente — ossia la sentenza ottemperanda e la relativa attestazione di passaggio in giudicato — risultava priva dell’asseverazione di conformità all’originale, in violazione dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e delle prescrizioni tecniche sul processo amministrativo telematico.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto necessario ordinare la regolarizzazione del deposito documentale, assegnando alla parte ricorrente un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza per provvedere alla conformazione degli atti alle regole tecniche del PAT. Si tratta di un adempimento prodromico rispetto all’esame nel merito dell’ottemperanza, in quanto la corretta acquisizione del titolo esecutivo è presupposto indispensabile per la valutazione della domanda.
Con riguardo all’Amministrazione resistente, il Collegio ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti sulla dedotta mancata o parziale ottemperanza alla sentenza in epigrafe, nonostante il decorso del tempo, assegnando a tal fine un analogo termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La richiesta istruttoria si inserisce nella verifica dell’effettivo adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, anche alla luce del tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale ha infine precisato che il mancato riscontro delle parti a quanto disposto in via interlocutoria potrà essere valutato come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 16 settembre 2026 per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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