Improcedibile il ricorso sul bando demaniale lacuale per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1182 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il bando di una procedura di selezione comparativa per il rilascio di una concessione demaniale lacuale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, la procedura sia stata integralmente espletata e la concessione aggiudicata sia giunta a scadenza, senza che il ricorrente abbia impugnato gli atti di aggiudicazione e la successiva concessione. La sopravvenuta carenza di interesse è ravvisabile allorché si determini un assetto di interessi ostativo alla realizzazione del bene della vita ambito, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio. La tutela annullatoria delle clausole della lex specialis è subordinata alla persistenza dell’utilità sostanziale dell’annullamento, che viene meno quando il rapporto concessorio sia definitivamente esaurito.
Il Fatto
Il ricorrente, già concessionario di un’area demaniale lacuale adibita a veranda e giardino ad uso commerciale, ha impugnato la determinazione con cui l’Autorità di Bacino ha indetto una procedura di selezione comparativa per l’assegnazione della medesima area, nonché la comunicazione sui tempi di sgombero e la deliberazione della Giunta comunale presupposta. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di talune clausole del bando, ritenute contrastanti con la disciplina delle concessioni demaniali lacuali.
Nel corso del giudizio, la procedura è stata aggiudicata a una società controinteressata con determina del 10 giugno 2024, sino al 31 dicembre 2024. L’area è stata poi concessa al Comune competente con decreto del 20 ottobre 2025, sino al 2039. Il ricorrente, informato dell’aggiudicazione, non ha impugnato alcuno di tali atti e ha provveduto alla rimozione dei propri beni e alla riconsegna delle chiavi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale le questioni di rito. L’Autorità resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento della proprietà della veranda. L’eccezione è respinta: il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, identificati in funzione della natura della posizione dedotta. Poiché il ricorrente ha chiesto l’annullamento di un bando espressivo di poteri pubblicistici, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., che ricomprende la scelta dell’evidenza pubblica, l’adozione del provvedimento concessorio e i provvedimenti di autotutela.
Passando all’esame dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio richiama il principio della « ragione più liquida », corollario di economia processuale, che consente di definire il giudizio sulla questione di più agevole soluzione. Nel merito dell’eccezione, il Collegio rileva come sia incontestato tra le parti che il bando abbia esaurito i propri effetti: la concessione è stata aggiudicata e giunta a termine, senza contestazioni da parte del ricorrente.
Assume rilievo determinante il comportamento dell’esponente che, in occasione del sopralluogo congiunto del 17 giugno 2024, ha rimosso dall’area demaniale il pergolato e i beni di sua proprietà e ha consegnato le chiavi degli accessi al personale dell’Autorità. L’area risulta attualmente in uso al Comune, in forza della concessione sino al 2039, anch’essa non impugnata. Tale assetto è ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso.
Il Collegio conclude perciò per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più conseguibile il bene della vita ambito. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’andamento della controversia e della natura in rito della decisione.
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Nota della Redazione
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