Candidature a PEC a pena di decadenza e divieto di soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 421 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la lex specialis di una procedura selettiva commini espressamente la decadenza per la mancata osservanza di una prescrizione, l’amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale clausola, restando preclusa all’interprete ogni valutazione sulla rilevanza dell’inadempimento, sulla sua incidenza sulla regolarità della procedura e sulla congruità della sanzione contemplata. La previsione che impone la presentazione della candidatura esclusivamente a mezzo PEC, a pena di decadenza, non ammette equipollenti, né integrazioni tramite soccorso istruttorio, la cui attivazione colliderebbe con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e lederebbe la par condicio.

Il Fatto

Una docente di un Conservatorio statale impugnava i verbali con cui la Commissione Elettorale ne aveva disposto l’esclusione dalla competizione per il rinnovo del Consiglio Accademico, per non aver presentato la candidatura a mezzo PEC, ma tramite posta elettronica ordinaria proveniente dall’indirizzo di dominio istituzionale dell’Ente.

La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di esclusione, nonché degli atti regolatori che, nell’interpretazione accolta, non avrebbero ammesso equipollenti per il raggiungimento dello scopo e non avrebbero consentito la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di esame sommario proprio della fase cautelare, ha respinto l’istanza per difetto di fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che l’art. 6, comma 1, del decreto di indizione prevedeva chiaramente che le candidature dovessero essere presentate, a pena di decadenza, esclusivamente a mezzo PEC entro un termine perentorio, in conformità con l’art. 3, comma 1, del Regolamento per l’elezione del Consiglio Accademico.

Secondo il giudice amministrativo, la clausola della lex specialis non soltanto risulta rispettosa del Codice dell’amministrazione digitale, ma risponde a precise esigenze di certezza giuridica del momento dell’invio e della ricezione della domanda, nonché di immodificabilità dei documenti informatici trasmessi, a garanzia della par condicio tra i candidati e della trasparenza della procedura.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte del concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio di autoresponsabilità, non potendo invocarsi alcun obbligo di attivazione del soccorso istruttorio.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento con altro candidato, il TAR ha escluso la sussistenza del vizio, richiedendo l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto, non ravvisabile nel caso di specie atteso che l’altro candidato aveva utilizzato una PEC, seppur riconducibile alla coniuge.

Il Tribunale ha infine rilevato la carenza del requisito dell’attualità del danno grave ed irreparabile, atteso che le elezioni si erano già svolte nelle date del 22, 23 e 24 giugno 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *