Responsabilità della P.A. per omesso contrasto alla Xylella: esclusa per mancanza di colpa e nesso causale (TAR Puglia n. 1105 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni da Xylella fastidiosa, la responsabilità della pubblica amministrazione per l’omessa, ritardata o inadeguata attivazione dei poteri di contrasto alla diffusione dell’organismo nocivo va esclusa quando l’azione amministrativa, valutata ex ante e non alla luce delle conoscenze scientifiche sopravvenute, non evidenzi profili di colpa, essendo stato il potere esercitato in un quadro normativo complesso e con ampia discrezionalità tecnica. Sul ricorrente grava l’onere di dimostrare rigorosamente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compreso il nesso causale tra la condotta (commissiva od omissiva) della P.A. e l’evento dannoso, nonché la mancata adozione da parte del privato degli oneri di vigilanza e informativa previsti dalla normativa di settore.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni olivetati in agro di Brindisi e Mesagne, agivano in riassunzione dinanzi al giudice amministrativo, a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, per ottenere l’accertamento della violazione, da parte di Regione Puglia, Ministero dell’Agricoltura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle decisioni di esecuzione della Commissione europea in materia di contrasto alla diffusione degli organismi nocivi da quarantena. I ricorrenti lamentavano la mancata, ritardata o inadeguata attivazione delle misure di eradicazione e contenimento del batterio, assumendo che una tempestiva azione amministrativa avrebbe evitato la perdita degli alberi di olivo e la conseguente svalutazione dei fondi, di cui chiedevano il risarcimento del danno. Le amministrazioni resistenti eccepivano, in via pregiudiziale, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, nonché il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza delle domande.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, dopo aver rilevato che la questione era stata già affrontata con la sentenza n. 1439/2025, ha incentrato la decisione sul merito, ritenendo assorbenti le ragioni di infondatezza rispetto alle eccezioni in rito. Il Collegio ha ricostruito l’articolato quadro normativo di riferimento, dalla Direttiva 2000/29/CE al D.Lgs. n. 214/2005, soffermandosi sulla complessità dell’emergenza fitosanitaria, sulla quale le amministrazioni hanno adottato una serie di misure (delibere di Giunta regionale, decreti ministeriali) in un contesto di incertezza scientifica e di rapida evoluzione del fenomeno.

La sentenza ha escluso la sussistenza di una colpa dell’amministrazione, valorizzando il principio per cui la discrezionalità di cui essa gode in materia di protezione e contenimento di un’emergenza va valutata ex ante, sulla base delle conoscenze disponibili al tempo della condotta, e non ex post. In tale prospettiva, non è emersa alcuna inerzia o irragionevolezza nell’azione posta in essere, che ha dovuto fare i conti con l’assenza, fino al 2013, di specifici divieti per l’olivo e con la difficoltà di eradicare un patogeno ormai ampiamente diffuso. Il giudice ha richiamato i principi in tema di errore scusabile e di necessaria gravità della violazione, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha escluso inadempimenti dello Stato italiano prima del 2015.

Quanto al profilo del nesso di causalità, il TAR ha osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato che una diversa condotta avrebbe impedito il verificarsi del danno, né hanno allegato quali specifiche azioni od omissioni abbiano provocato l’infezione dei fondi. La domanda è stata ritenuta infondata anche per la mancata prova dell’elemento soggettivo e per l’inosservanza, da parte dei proprietari, degli oneri di vigilanza, diligenza e custodia sui beni, nonché dell’obbligo di informativa al Servizio fitosanitario regionale previsto dalla legge regionale, pur avendo riscontrato segni di disseccamento degli olivi sin dal 2019.

Il Collegio ha infine qualificato la posizione dei ricorrenti come interesse legittimo pretensivo e ha respinto la domanda risarcitoria, dichiarando integralmente compensate le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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