Risarcimento danni da Xylella e discrezionalità amministrativa: esclusa la colpa della P.A. (TAR Puglia n. 1103 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa quando l’azione amministrativa, valutata ex ante secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non risulti caratterizzata da inerzia, ritardo o colpevole illegittimità. La natura discrezionale del potere di contrasto a un’emergenza fitosanitaria comporta che la colpa della P.A. possa configurarsi solo in caso di palese spregio dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede, restando ogni altra violazione assorbita nell’errore scusabile. Grava comunque sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare rigorosamente la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito, ivi inclusi la concreta efficacia di misure alternative e il nesso causale tra l’omessa attività e l’evento di danno.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni in agro di Francavilla Fontana e Latiano coltivati ad oliveto, agiva in riassunzione a seguito della pronuncia del Tribunale di Lecce che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La domanda era volta ad accertare la violazione, da parte della Regione e degli organi statali, delle decisioni di esecuzione della Commissione europea in materia di contrasto agli organismi nocivi, nonché a ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita delle piante di olivo colpite dal batterio.
La difesa erariale e la Regione Puglia eccepivano, in via preliminare, l’irricevibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza della pretesa per difetto di legittimazione passiva, prescrizione e insussistenza dei presupposti dell’illecito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, soprassedendo all’esame delle eccezioni di rito per ragioni di economia processuale. Richiamando la propria precedente sentenza n. 1439/2025, il Collegio ha escluso che dalle risultanze istruttorie e dalla ricostruzione dell’excursus provvedimentale emerga una condotta colpevole delle amministrazioni resistenti.
La motivazione evidenzia la complessità dell’emergenza fitosanitaria, caratterizzata dalla scoperta del batterio in un contesto di incertezza scientifica, dalla necessità di complesse attività di monitoraggio e dalla difficoltà di eradicazione in un territorio ormai ampiamente contaminato. In tale quadro, le misure adottate sin dal 2013 sono state ritenute tempestive e ragionevoli, così come la successiva rimodulazione delle strategie di contenimento, in conformità alla normativa unionale e al principio di proporzionalità.
Il Collegio ha altresì rilevato la mancata dimostrazione, a carico del ricorrente, dell’iniziativa personale di segnalazione al Servizio fitosanitario della presenza di piante infette, nonché della prova rigorosa del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno. L’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è retta dal principio dell’onere della prova, non potendo la C.T.U. sopperire alla mancanza di allegazioni e prove specifiche sulle misure che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare per evitare il contagio.
La domanda è stata respinta, con compensazione delle spese processuali stante la peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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