Porto d’armi, diniego di rinnovo per frequentazioni controindicate (TAR Campania n. 839 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi non sussiste una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento o alla conservazione del titolo, operando il generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1970. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 Tulps, può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso nell’uso delle armi. Il pericolo di abuso è accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo. Rilevano anche fatti isolati ma significativi, nonché il contesto socio-familiare e le frequentazioni del richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo verte sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi, non sul merito della scelta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto in passato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e ne aveva chiesto il rinnovo. La Questura di Salerno ha respinto l’istanza con decreto del 31 marzo 2025, notificato il 22 aprile 2025. La Prefettura di Salerno ha poi disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, notificato il 16 maggio 2025.

A fondamento dei provvedimenti l’Amministrazione ha posto i controlli in compagnia di soggetti controindicati: in data 16 novembre 2000, 20 aprile 2001, 31 dicembre 2004 e 22 marzo 2023. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Campania, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, per la genericità degli episodi e la loro natura sporadica, occasionale, risalente e inconsapevole, non valutati sotto il profilo prognostico insieme alla sua personalità e condotta. Ha chiesto anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa consolidata per ricostruire la natura del titolo in materia di armi. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7967 del 2021, ribadisce l’insussistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi. I provvedimenti inibitori non hanno intento sanzionatorio o punitivo, ma natura essenzialmente cautelare, concepita in ottica preventiva a tutela dell’incolumità dei consociati.

Da ciò deriva l’ampiezza della discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, che può valorizzare fatti privi di rilievo penale, purché la valutazione non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo. La Sezione richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1963 del 2023: tra gli elementi di affidabilità rientra il contesto socio-familiare, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che riguarda un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto, quando le armi risultino a lui accessibili.

Quanto al profilo processuale, il Collegio rileva che il ricorrente ha censurato in concreto solo il diniego questorile, mentre l’impugnazione del provvedimento prefettizio è rimasta unicamente formale. La definitività del divieto prefettizio renderebbe inutile l’annullamento dell’altro atto, impedendo di per sé il rinnovo della licenza. Il ricorso sarebbe pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. Il ricorrente non disconosce le frequentazioni contestate, protrattesi dal 2000 al 2004 e riprese nel 2023, sicché esse non possono dirsi risalenti, occasionali o inconsapevoli. La loro continuità passata e la loro mancata interruzione nel presente fondano l’attualità e concretezza degli elementi addotti, dai quali non è irragionevole dedurre la non piena affidabilità. La domanda risarcitoria è respinta perché formulata in modo generico. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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