Annullata la delibera ASL che reitera l’avviso senza motivare il mancato scorrimento della graduatoria (TAR Puglia n. 1076 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui si impugna la scelta organizzativa e discrezionale dell’amministrazione sanitaria di bandire un nuovo avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa, anziché portare a compimento il procedimento selettivo già avviato mediante lo scorrimento della graduatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di interesse legittimo. La delibera con cui il direttore generale reitera l’avviso pubblico, senza fornire specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che inducono a preferire l’indizione di una nuova selezione all’utilizzo della graduatoria ancora valida, è illegittima per carenza di motivazione. L’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992 non obbliga il direttore generale alla nomina del candidato che in assoluto abbia conseguito il miglior punteggio, ma individua una regola di selezione dinamica riferibile ai candidati in concreto nominabili al momento dell’adozione dell’atto di nomina.
Il Fatto
Una dottoressa partecipava a un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, classificandosi al secondo posto nella graduatoria di merito. Il candidato primo classificato, tuttavia, riceveva un diverso incarico dirigenziale, sicché la struttura complessa oggetto della selezione rimaneva vacante. La ricorrente manifestava la propria disponibilità ad assumere l’incarico in qualità di prima concorrente in graduatoria. L’azienda sanitaria, con la deliberazione impugnata, decideva invece di reiterare l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, senza nominare la candidata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, la quale invocava il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che attribuisce al giudice ordinario le controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Nel caso di specie, osserva il Collegio, l’oggetto del contendere non è l’atto di conferimento dell’incarico, bensì la scelta organizzativa e discrezionale, a monte di tale conferimento, di bandire una nuova procedura selettiva anziché portare a compimento quella già avviata. Tale contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, come chiarito dalla giurisprudenza in materia di mancato scorrimento delle graduatorie.
Nel merito, il ricorso è stato accolto per l’assorbente vizio di difetto di motivazione. La deliberazione impugnata, infatti, si limitava a considerare conclusa la procedura selettiva in ragione della mera circostanza fattuale della sottoscrizione del contratto da parte del primo graduato per un diverso incarico, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni di pubblico interesse che giustificavano la scelta di non utilizzare la graduatoria ancora valida e di reiterare l’avviso.
Il Tribunale ha inoltre disatteso la tesi dell’amministrazione secondo cui l’incarico dovrebbe essere conferito al miglior candidato individuabile in quel momento, e non al “migliore rimasto”. Una siffatta interpretazione, oltre a non trovare riscontro nella motivazione del provvedimento, contrasta con l’esegesi letterale dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992 come modificato dalla legge n. 118/2022, la quale individua una regola di selezione dinamica applicabile ogni volta che si debba procedere alla nomina, riferibile ai candidati in concreto nominabili. L’indisponibilità del primo graduato, pertanto, non determina la paralisi del procedimento ma rende doveroso valutare l’utilizzo della graduatoria per il candidato successivo, con obbligo di motivare l’eventuale diversa scelta.
Nota della Redazione
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