Sanatoria edilizia: onere probatorio dei vincoli paesaggistici in capo al Comune (TAR Puglia n. 1028 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, grava sull’amministrazione comunale che oppone il diniego l’onere di comprovare in modo specifico e documentale la sussistenza dei vincoli paesaggistici e la loro effettiva riferibilità all’area interessata dagli interventi. La mera allegazione, nel provvedimento impugnato, di un link non fruibile dal giudicante non integra idonea prova dell’esistenza del vincolo, non essendo sufficiente il richiamo generico a decreti ministeriali citati negli atti difensivi. L’acquisizione di una relazione a chiarimenti dell’ente, volta a indicare e comprovare i vincoli e a produrre la documentazione di apposizione, risponde ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché il relativo preavviso di diniego, per la realizzazione di opere abusive. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, deducendo, tra l’altro, l’inesistenza dei vincoli paesaggistici che l’amministrazione aveva posto a fondamento del provvedimento negativo. L’ente locale si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso e ribadendo la sussistenza dei vincoli sull’area in questione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto necessario approfondire l’istruttoria prima di pronunciarsi nel merito. Ha osservato che la sussistenza dei vincoli paesaggistici, contestata espressamente dalla parte ricorrente, non risultava adeguatamente comprovata dall’amministrazione. In particolare, il provvedimento impugnato richiamava decreti ministeriali e conteneva il rinvio ad un link, che tuttavia non era fruibile dal giudicante e non poteva, pertanto, essere considerato idoneo a dimostrare l’esistenza del vincolo e la sua concreta incidenza sull’area oggetto degli abusi.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, ordinando la produzione di una documentata relazione a chiarimenti volta a comprovare specificamente l’esistenza dei vincoli paesaggistici e la loro riferibilità all’area in contestazione. L’ente è stato onerato di produrre i decreti ministeriali citati e ogni documentazione relativa all’apposizione del vincolo, precisandone la relazione con l’area interessata dalle opere abusive.

La decisione si fonda sul principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che impone al giudice di acquisire tutti gli elementi necessari per una decisione consapevole. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vincoli non possa considerarsi assolto mediante semplici affermazioni o rinvii a documenti non verificabili, ma richieda una dimostrazione concreta e specifica. L’ordinanza fissa il termine di sessanta giorni per l’adempimento e rinvia la causa alla successiva udienza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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