Liquidazione compenso al commissario ad acta dopo conclusione attività (TAR Puglia n. 775 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la liquidazione del compenso al commissario ad acta presuppone l’effettiva conclusione dell’attività demandata, comprovata dalla dichiarazione della parte ricorrente di aver conseguito il bene della vita riconosciuto dal giudicato. Il compenso è determinato in via equitativa dal giudice dell’ottemperanza, in considerazione del tempo e dell’impegno profuso, ed è posto a carico dell’amministrazione rimasta inerte nell’esecuzione dell’obbligo.
Il Fatto
I ricorrenti, risultati creditori in forza dell’ordinanza n. 169/2020 della Corte d’Appello di Bari, avevano proposto ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Comune di Andria nel dare esecuzione al giudicato. Il TAR Puglia aveva accolto il ricorso con sentenza n. 1188 del 18.11.2024, nominando un commissario ad acta affinché provvedesse in luogo dell’amministrazione.
Il commissario ha svolto l’attività demandata, consistita nell’adozione di una deliberazione di riconoscimento di un debito fuori bilancio con i poteri del Consiglio Comunale e nella successiva liquidazione in favore dei creditori, perfezionatasi in data 03.03.2026 per complessivi €98.334,95. Con istanza del 6.10.2025, il commissario ha chiesto la liquidazione del proprio compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato preliminarmente la conclusione dell’attività commissariale, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 22.5.2026, con la quale è stato attestato il conseguimento del bene della vita già riconosciuto con la sentenza n. 1188 del 2024. Tale riscontro ha legittimato la decisione sulla richiesta di liquidazione.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha ritenuto congrua la somma di €3.000,00, oltre accessori di legge, in considerazione del tempo e dell’impegno profuso dal commissario nell’adozione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio e nel compimento degli atti consequenziali. La determinazione assume natura equitativa, non essendo ancorata a parametri tabellari specifici per l’attività commissariale in materia di ottemperanza.
La somma è stata posta a carico del Comune di Andria, rimasto inerte rispetto all’obbligo derivante dall’ordinanza della Corte d’Appello di Bari. Il Collegio ha così applicato il principio per cui il costo della procedura ottemperativa, ivi incluso il compenso dell’ausiliario, grava sull’amministrazione che con la propria inerzia ha reso necessario l’intervento sostitutivo del commissario.
Il decreto è stato depositato e comunicato alla parte istante, senza ulteriori statuizioni sulle spese del presente incidente di liquidazione.
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Nota della Redazione
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