Ottemperanza per la carta docente del docente precario (TAR Lazio n. 7494 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione sulla base degli allegati e delle deduzioni delle parti, non potendo l’Amministrazione limitarsi a un atto di stile ma dovendo fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del giudicato. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni, nominando fin da ora un commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia. L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il ritardo maturato dall’Amministrazione non risulti tale da giustificarla.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio precario, con condanna del Ministero a costituire la Carta con accredito delle somme corrispondenti.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla statuizione di condanna, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, notificato nell’ottobre 2025. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che a fronte dell’allegato inadempimento l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. La mancata contestazione determina l’operatività dei principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, con conseguente accoglimento della pretesa.
Il giudice amministrativo ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto in sede di cognizione non sono sindacabili nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la cui funzione è circoscritta all’esecuzione del dictum. Pertanto, è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina fin da ora di un commissario ad acta — individuato nel Direttore generale della Direzione competente — che provvederà, senza compenso e con facoltà di delega, in caso di infruttuoso decorso del termine.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio l’ha respinta ritenendo che il ritardo maturato dall’Amministrazione non fosse tale da giustificare la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, mentre il contributo unificato è stato dichiarato rimborsabile per legge.
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Nota della Redazione
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