Accesso ai documenti pensionistici e verifiche istruttorie in materia di riliquidazione (TAR Puglia n. 1026 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti previdenziali, il giudice amministrativo, ove sorga la necessità di verificare l’eventuale integrale cessazione della materia del contendere, può disporre appositi incombenti istruttori nei confronti dell’ente previdenziale, richiedendo una documentata relazione volta ad acclarare l’esistenza di atti — già formati o comunque non implicanti una nuova elaborazione di dati — idonei a comprovare le modalità di calcolo e i criteri adottati per la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’ordinanza che dispone siffatta attività istruttoria non definisce il giudizio, ma è funzionale all’accertamento dei presupposti di una possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimettendo alle parti e all’amministrazione il compito di fornire gli elementi conoscitivi necessari.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per l’accertamento del proprio diritto ad esercitare l’accesso e a prendere visione della documentazione previdenziale, al fine di conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, le modalità di calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo applicato dall’INPS.

La ricorrente aveva altresì chiesto la condanna dell’INPS all’esibizione dell’estratto contributivo analitico e di ogni altro documento utile, ivi incluso il modello TE08 relativo alla pensione in godimento. L’INPS si era costituito in giudizio, dando conto di una intervenuta riliquidazione per trasformazione del trattamento pensionistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevata la necessità di verificare l’eventuale integrale cessazione della materia del contendere, ha ritenuto indispensabile acquisire dall’INPS una documentata relazione. In particolare, l’amministrazione è stata invitata a specificare se esista un modello Unicarpe afferente alla riliquidazione disposta nei confronti della ricorrente, ovvero altra documentazione, già formata o comunque non richiedente un’inedita elaborazione di dati, concernente informazioni analoghe e sulla base della quale sia stata disposta la predetta riliquidazione.

L’ordinanza si caratterizza per il suo contenuto squisitamente istruttorio: il Tribunale non ha, infatti, definito il giudizio, ma ha disposto un approfondimento volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per una possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’adempimento è stato assegnato all’INPS entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione amministrativa ovvero dalla notificazione ad opera della parte ricorrente, espressamente onerata di tale attività.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza gli strumenti istruttori del giudice amministrativo quale mezzo per garantire l’effettività della tutela, anche in materia di accesso ai documenti previdenziali, senza che ciò implichi un anticipato scrutinio del merito della controversia.

Il Collegio ha infine fissato l’udienza camerale per il prosieguo, riservando alla fase successiva ogni determinazione in ordine alla definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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