Eccezione di competenza territoriale ex art. 47 cod. proc. amm. e trasmissione degli atti al Presidente del TAR (TAR Puglia n. 1020 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 13, primo comma, cod. proc. amm., si determina con riferimento alla sede dell’ente che ha emanato l’atto impugnato. L’eccezione di difetto di attribuzione (o di incompetenza) sollevata da una delle parti processuali, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm., impone al tribunale adito di non trattenere la causa e di disporre la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale amministrativo regionale competente, affinché provveda alle determinazioni in ordine alla individuazione del giudice effettivamente munito della potestas iudicandi. La questione di competenza, ove tempestivamente eccepita e non rinunciata dalle parti, assume carattere pregiudiziale e va risolta prima dell’esame dell’istanza cautelare, in quanto attiene alla regolare instaurazione del rapporto processuale.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta dalla Arcidiocesi di Lecce e dal Seminario Arcivescovile, degli atti con cui la Regione Puglia aveva disposto l’esclusione della loro proposta progettuale dalla procedura di finanziamento indetta con determinazione dirigenziale. Nel giudizio, instaurato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, si era costituita anche la Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, la quale, con memoria depositata in data 29 giugno 2026, aveva eccepito il difetto di attribuzione della Sezione staccata, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm., ritenendo la controversia di competenza del TAR avente sede nel capoluogo regionale.

Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026, le ricorrenti, prese atto dell’eccezione, dichiaravano di voler attendere, per la decisione dell’istanza cautelare, la definitiva individuazione della sede competente sulla controversia. L’eccezione di incompetenza territoriale, pertanto, non era stata rinunciata e doveva essere delibata dal collegio.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto che l’eccezione di difetto di attribuzione, ritualmente formulata dalla difesa dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, fosse fondata su un presupposto normativo di carattere inderogabile. Il riferimento è all’art. 13, primo comma, cod. proc. amm., che, in materia di atti emanati da autorità amministrative, radica la competenza territoriale inderogabile presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ente che ha adottato l’atto impugnato.

Il Collegio ha rilevato che la questione di competenza, sollevata con le forme e nei termini di cui all’art. 47 cod. proc. amm., non poteva essere elusa o rimessa alla disponibilità delle parti, atteso che le stesse ricorrenti avevano espressamente manifestato l’intenzione di attendere la definizione della sede competente prima della trattazione dell’istanza cautelare. La pregiudizialità della questione di competenza ha imposto al tribunale adito di astenersi da ogni altra pronuncia, ivi inclusa quella sulla domanda cautelare, e di attivare il meccanismo di regolazione previsto dal codice del processo amministrativo.

In accoglimento di tale impostazione, il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Puglia – Bari, affinché provveda alle determinazioni di competenza circa l’eccezione sollevata. La decisione assume un rilievo eminentemente processuale, in quanto non entra nel merito della vicenda sostanziale, ma si limita a garantire il rispetto delle regole sulla distribuzione della giurisdizione tra le diverse sedi del giudice amministrativo, rimettendo al Presidente del tribunale competente la verifica circa la corretta individuazione del giudice dinanzi al quale il processo dovrà proseguire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *